Egr. Dott. Cazzani

Direttore Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.

Comune di Milano

 

                                                                                                                        Milano, 19 luglio 2004

 

 

Oggetto: Invio ai Consigli di Zona della modifiche all’art. 19-bis della NTA del PRG

 

 

Egr. Dott. Cazzani,

 

mi risulta che il Settore PPU stia apportando delle modifiche all’art. 19-bis della NTA del PRG e intenda inviarle all’approvazione del Consiglio Comunale senza ottenere il parere obbligatorio dei Consigli di Zona.

L’attuale versione dell’art. 19-bis è stata inviata ai Consigli di Zona insieme alla revisione delle Zone B2 del PRG e pertanto l’approvazione della revisione era collegata alla versione allegata.

Ora il Settore PPU ha modificato l’art. 5.5.2 relativo al recupero dei sottotetti ed in particolare la possibilità di modificare le altezze di colmo e di gronda e le pendenze delle falde esistenti in funzione della classificazione degli edifici.

Nell’ultima versione inviata ai Consigli di Zona questa possibilità era inibita a tutte le tipologie di edifici tranne la f):

a) complessi edilizi con valore storico-architettonico intrinseco,

c) complessi edilizi con valore architettonico intrinseco e tessuto edilizio con valore storico-testimoniale

d) immobili con elementi di valore ambientale

e) immobili con valore ambientale

 

secondo il testo seguente:

 

“5.5.2. per gli immobili di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma precedente, gli interventi edilizi relativi al recupero dei sottotetti ai fini abitativi non possono comportare alterazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti; pertanto le altezze e le pendenze massime di cui all’art. 2 della L.R. 15 luglio 1996 n. 15, e successive modifiche e integrazioni, devono intendersi quelle esistenti.

Per tutti gli altri immobili è possibile la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde esistenti, a condizione che tali modificazioni siano finalizzate unicamente ad assicurre i parametri di cui all’art. 1 della suddetta legge regionale, nel rispetto dei caratteri architettonici intrinseci dell’immobile e di quelli ambientali del contesto.”

 

Questo testo è perfettamente coerente con gli altri interventi ammessi su questi immobili che non consentono la variazione di sagoma degli edifici e l’aumento della superficie lorda di pavimento e, per quanto riguarda gli immobili di tipo a) e c) non consentono la ristrutturazione edilizia, che è la tipologia di intervento del recupero dei sottotetti.

I Consigli di Zona, nell’approvare la revisione della B2, hanno tenuto conto della versione proposta dell’art. 19-bis nel valutare la classificazione degli edifici.

L’art. 5.5.2 è particolarmente importante perché è uno degli aspetti della normativa che impone un vincolo preciso sugli interventi ammessi. In alcune zone B2 come il Lazzaretto in Zona 3, dove le strade sono particolarmente strette, il divieto di variazione della sagoma dell’edificio è una importante salvaguardia per l’illuminazione degli edifici, visto che la verifica della retta di 60 gradi non è prevista dal Regolamento Edilizio per i recuperi dei sottotetti.

 

Mi risulta che la modifica dell’articolo ammetta la modifica della sagoma del tetto in tutte queste tipologie di edifici e costituisce un passo indietro rispetto alla tutela precedente e rispetto alla versione adottata dal Consiglio Comunale il 10/2/2003 che la impediva sugli edifici di tipo a) e c).

E’ un fatto grave dopo lo scempio dei tetti di Milano provocato dalla L.R. 15/96 e oggetto di varie denunce sulla stampa cittadina e di dibattito in Consiglio Comunale e in altre sedi.

Lo stesso Assessore Regionale al Territorio ha ammesso la necessità di cambiare al più presto la legge e sono state presentate delle proposte di modifica in Consiglio Regionale che non consentiranno più la modifica della sagoma del tetto.

I Consigli di Zona hanno cercato di porre un argine ai disastrosi effetti di questa legge sul loro territorio ed hanno presentato in passato proposte di modifica dell’art. 19-bis e del Regolamento Edilizio per impedire lo scempio degli edifici e dell’ambiente urbano, in particolare il Consiglio di Zona 3.

Ora invece l’amministrazione comunale sta facendo marcia indietro, e, dopo aver fermato l’adozione delle revisione delle zone B2 da parte del Consiglio Comunale per più di un anno, si piega alle pressioni degli interessi edilizi, modificando contemporaneamente gli art. 18 e 18-bis con l’eliminazione del divieto di modifica della sagoma del tetto sugli edifici in Zona A anteriori al 1940.

Una modifica di questo articolo che consenta la modifica della sagoma del tetto è pertanto una modifica significativa del PRG che rende obbligatoria la consultazione dei Consigli di Zona in base all’art. 29 del Regolamento del Decentramento e dell’art. 96 dello Statuto del Comune di Milano.

In mancanza di questa consultazione la nuova versione dell’art. 19-bis non può essere inviata al Consiglio Comunale né Lei può esprimere parere positivo in ordine alla regolarità tecnica, con riferimento agli aspetti giuridici e formali, della proposta di deliberazione.

La prego pertanto di disporre che la nuova versione dell’art. 19-bis venga inviata ai Consigli di Zona agli inizi di settembre, in modo che questi abbiano il tempo sufficiente a disposizione per esprimere un parere dopo la pausa estiva.

Distinti saluti

 

 

 

Michele Sacerdoti

Membro delle Commissioni Concessioni Edilizie del Consigli di Zona 2 e 3

Via Malpighi 12

20129 Milano

tel. 335-6407625