Milano  29 luglio  2004     

RACCOMANDATA

                                                                            SPETT.LE

                                                                            CORRIERE DELLA SERA

                                                                         C.A. DOTT. PIERLUGI PANZA

                                                                         VIA SOLFERINO   28                                                                                                                                                       

                                                                         20121    MILANO          MI

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                                                                             SPETT.LE

                                                                             ANSA

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Oggetto :  LE PROBLEMATICHE DEI  “ SOTTOTETTI “

                

                 La applicazione della cosiddetta legge dei sottotetti,  che  in

                 ambito condominiale  ha già  prodotto molti  contenziosi , 

                 pone forti implicazioni  con la funzionalità e la sicurezza degli edifici e negli

                 edifici,  e  fa registrare la devastazione  di molti componenti di pregio

                 del sub-sistema edilizio.  E’ disattesa la vigente normativa in materia di

                 sicurezza antincendi : di  fatto, molti edifici  dopo la realizzazione dei                  

                 dei sottotetti,  non soddisfano i requisiti di norma : come può

                 essere rilasciata la abitabilità – agibilità  del sottotetto se  l’immobile “ non è in

                 regola” con le norme di prevenzione  incendi ?

                 Risulta oltremodo anomalo che il Comune di Milano,  mentre rilascia

                 permessi, autorizzazioni, e/o valuta le D.I.A.  , ecc.. finalizzati alla

                 realizzazione / trasformazione dei sottotetti ,  non  pretenda il rispetto di tutta

                la normativa  cogente : è sotto gli occhi di tutti che la modulistica del Comune

                di Milano al riguardo la trasformazione dei sottotetti, non contempla la

                osservanza del  DM  246/87,  per gli  edifici di “altezza”  compresa

                tra 12  e 24 m .

                

 

Egr. dott. P. Panza,

 

in riferimento al  Suo articoloViaggio in elicottero su Milano. Sui tetti è nata un’intera città  pubblicato sul CORSERA di oggi , mi permetto di evidenziarLe che oltre ai fattori di modificazione estetica,  su cui Lei  ha focalizzato l’attenzione “ al volo “, la trasformazione dei sottotetti pone serie implicazioni con la funzionalità e la sicurezza, soprattutto negli edifici condominiali.   Di fatto, su  tutta la problematica persiste un notevole equivoco !  Spero  che mi userà la cortesia di leggere quanto segue, ma in prima istanza Le voglio chiedere :

 

I)                   dall’alto dell’elicottero Lei ha potuto verificare come può avvenire, in certi sottotetti realizzati,  l’operazione di accesso dei mezzi di soccorso, in particolare dei VV.F, che pure è obbligatorio per legge ( come più avanti riportato ) ?

 

II)                 dall’alto dell’elicottero Lei ha potuto verificare la distruzione e/o la regolarità o meno delle canne fumarie – parti comuni -  preesistenti in molti edifici condominiali?

 

III)              dall’alto dell’elicottero Lei ha potuto verificare se nei sottotetti realizzati  è garantita la accessibilità / visitabilità delle persone disabili, che pure è sancita da norma cogente?

 

IV)              dall’alto dell’elicottero Lei ha potuto verificare i vari danni strutturali prodotti in molti edifici condominiali e la conseguente precarietà  ( e in qualche caso addirittura evacuazione ) di molte famiglie?

 

V)                dall’alto dell’elicottero Lei ha potuto verificare quanti contenzioni ed esasperazioni sono insorti nei condomini a causa della applicazione delle cosiddette “ leggi dei sottotetti “ , come ben  noto carenti ,  ambigue e controverse anche nei riguardi del Codice Civile e dei Regolamenti di Condomino?

 

Egr. dott. Panza,

 

Le  sarò molto grato se vorrà continuare a  leggere quanto segue :

 

1)      La abitabilità del sottotetto introduce  variazione della altezza ai fini della prevenzione incendi con  conseguenze ( a volte anche pesanti ) su tutto il condominio .

 

Per  focalizzare la problematica su questo punto, si   deve  significare che agli edifici di civile abitazione di altezza uguale o superiore a 12 m , si applica il Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 “ Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione “ ( GU n. 148 del 27 giugno 1987 ).  Tale disposto legislativo, all’art. 1 , tra l’altro, prevede che si debba applicare anche agli edifici esistenti, in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali , i cui progetti siano presentati agli organi competenti ( in questo caso Comune di Milano n.d.r ) per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni.

 

Si intendono per modifiche sostanziali, lavori che comportano il rifacimento di oltre il 50% dei solai, il rifacimento strutturale delle scale , o l’aumento di altezza.

 

Per   altezza ai fini antincendi degli edifici civili “, come contemplato dal DM 30 novembre 1983 ( GU n. 339 del 12 dicembre 1983 ) si  intende “la altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso” 

 

Di fatto,  con la trasformazione dei sottotetti, si ottiene  aumento di altezza ( come si può  riscontrare anche dai  pareri delle   Autorità  VV.F  qui allegati ! )  e cioè variazione sostanziale ai sensi del precitato DM,  e pertanto l’edificio è soggetto alla applicazione delle norme antincendio (  in base alle caratteristiche dell’edificio,  si devono realizzare  vani scala di tipo protetto, vani ascensori resistenti al fuoco REI 60, ecc..) previste dal DM 246/ 1987.

 

 Si deve aggiungere che quando l’edificio supera la “ altezza in gronda” di 24 m ,  rientra nelle attività soggette a controllo VV.F , ai sensi del DM 16.02.1982, e pertanto , si ha l’obbligo di  predisporre progetto per approvazione VV.F e quindi ottenere il  Certificato di Prevenzione Incendi CPI dal Comando VV.F .

 

Per comodità si riporta integralmente la definizione di “altezza in gronda  come contemplato dalla circolare del Ministero degli Interni n. 25 del 02.06.1982 :  per “ altezza in gronda”  si intende la altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile “ .

 

Risulta oltremodo anomalo che il Comune di Milano,  mentre rilascia permessi, autorizzazioni, e/o valuta le D.I.A.  , ecc.. finalizzati alla realizzazione / trasformazione dei sottotetti ,  non  pretenda il rispetto del  cogente  disposto legislativo : è sotto gli occhi di tutti che la modulistica del Comune di Milano al riguardo la trasformazione dei sottotetti, non contempla la osservanza del  DM  246/87,  per gli  edifici di “altezza”  compresa tra 12  e 24 m .

 

2) Trasformazione dei sottotetti e devastazione dei componenti del sub sistema edilizio     

 

La ristrutturazione  riguarda infatti  edifici prevalentemente situati nei  centri storici che  hanno  la particolare tipologia edilizia di inizio secolo e / o degli anni seguenti la prima guerra mondiale e precedenti la seconda guerra mondiale : i sottotetti sono sede di importanti componenti e servitù delle parti comuni,  quali canne fumarie con relativi portellini di ispezione,  condotti di ventilazione, vasi di espansione, rete di distribuzione del tipo a pioggia dell’impianto di riscaldamento e reti di  sfiato degli stessi, reti di distribuzione dell’acqua potabile, centralini e antenne TV,  locali macchine ascensori e lucernari di  accesso alle falde di copertura per manutenzioni ; generalmente nei regolamenti condominiali è previsto che tutti questi sub- sistemi edilizi , costituiscono “parti comuni” , o servitù  a favore del condominio, anche quando   ubicati in  porzioni di  “ solaio “ di proprietà di singoli condomini.

All’interno degli edifici  “ datati “ si riscontrano molti componenti  ( come portellini di ispezione delle canne fumarie, riportati nei  famosi manuali di architettura e ingegneria,  rete idrotermica comune, ecc..) che non si devono distruggere perché tutt’ora funzionali e in linea con leggi e norme vigenti.  Tali sub-sistemi edilizi rappresentano anche significato ai  fini della conservazione e tutela del bene patrimoniale perché rappresentano  “ testimonianze” di valore  storico – culturale.  Gli edifici “ datati “ nella loro  essenza, presentano  molte  specificità di valore storico, culturale, naturale, morfologico ed estetico e manufatti  pregevoli concettualmente e tecnologicamente; oggi nell’era del “ villaggio globale “ -  consumistico  si ha poco tempo per “ studiare e realizzare “ parti o componenti di evidente originalità, ma i progettisti e costruttori delle  epoche passate hanno lasciato negli edifici significativi segni della migliore arte del costruire : sarebbe molto grave , se a causa della “ fretta “ e della filosofia del “ fare “ tali particolari non venissero riconosciuti e salvaguardati.

Ogni edificio ha  un suo carattere, derivante dalla storia : la sua storia e la sua personalità

All’interno dell’edificio vivono persone (  condomini ) ultra settantenni che sono nate nell’edificio e che si sono adoperate per tutta la vita a conservare e preservare il bene nell’interesse generale delle varie generazioni di condomini, che si sono succedute nel tempo,  e nell’interesse della collettività e della città, affinché questa mantenesse i caratteri del bello , della Milano operosa, della Milano con il cuore in mano … e invece oggi si trovano la deformazione della forma del loro edificio, della loro …casa!  Gli edifici respirano e parlano, ma vanno capiti.  Un compito significativo è capire gli edifici !

Capire gli edifici  equivale a capire e rispettare il tessuto storico e la storia vera, quella delle persone che li  hanno costruiti, delle persone che li  hanno abitati, quella delle città.

Ma per capire gli edifici “ datati “ ci vuole  propensione…..  culturale.

Il compito non è difficile ma purtroppo dopo la realizzazione delle opere di cui trattasi, gli edifici sono  involuti, passano dalla forma all’informe.

E questo deteriora il decoro architettonico,  determina degrado edilizio e quindi urbano e quindi sociale e quindi umano.

La  trasformazione e l’adeguamento degli edifici sono comunque possibili: la modernità è applicabile a tutto anche agli edifici, l’importante è che non prevalga la inconsapevolezza. Ecco,  nel caso dei sottotetti sta prevalendo  la inconsapevolezza!

Le voglio ancora raccontare che  ho incontrato persone anziane che piangevano ( dall’alto dell’elicottero Lei non poteva vederle ! )  per la irrimediabile deformazione apportata al loro edificio  da un condomino  “ intraprendente    e mi hanno posto la domanda : ma a che cosa è servito avere provveduto alla manutenzione ed al decoro per oltre mezzo secolo, se adesso l’edificio / condominio, in cui siamo nati  ci viene sformato?

 

3)      Il  tetto è una parte indivisa e non è di proprietà del condomino che intende trasformarlo

 

In prima istanza bisogna segnalare che, ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile ,

 il tetto  degli edifici condominiali è da considerare proprietà indivisa ( parte comune )  e non proprietà del singolo condomino che intende operare la trasformazione del sottotetto.

A parere di molti cittadini ed esperti legali,  l’atteggiamento della  Amministrazione Comunale di Milano,  è  anormale, poiché rilascia a singoli condomini,  autorizzazioni e/o permessi a costruire che contemplano la modifica della morfologia e della  falda, cioè del tetto, senza alcun  assenso  condominiale !  Come si può rilasciare a singolo condomino autorizzazione o permesso a manomettere / modificare il tetto e/o altre parti comuni,  se questo  non è di sua proprietà, ma è una parte comune ?  Purtroppo alcuni dirigenti / funzionari comunali, nel corso di vari convegni, hanno manifestato molte esitazioni in merito,  adducendo che l’iter procedurale non contempla la richiesta del consenso condominiale e che la <<autorizzazione comunale >> viene rilasciata con la clausola << fatti salvi i diritti di terzi >> e che  per dirimere le questioni che ne conseguono, si deve poi ricorrere al Tribunale Ordinario. Si deve evidenziare che la procedura adottata dalla Amministrazione , crea un forte equivoco e di fatto  istituisce il contenzioso tra condomini. Peraltro, viene cosi meno la prerogativa  etica, super partes e  di regolazione  che invece deve perseguire la Amministrazione stessa.

E’ palese che sul  tetto gravano diritti di terzi e che le integrazioni di proprietà del singolo condomino sono soggette a modifica delle tabelle millesimali con il consenso di tutti i condomini. A parere di molti cittadini, sarebbe più opportuno rilasciare autorizzazioni e/o permessi o concessioni subordinandole all’ottenimento preventivo del necessario consenso condominiale a favore del condomino che intende costruire / trasformare il sottotetto. C’è da chiedersi e mi permetto di chiederLe :  ma perché un cittadino - condomino, a cose fatte,  e cioè dopo la autorizzazione comunale che, per quanto precitato, si presta ad equivoco,  per difendere i propri diritti,  lesi da chi intende trasformare a proprio vantaggio il sottotetto,  deve ricorrere al Giudice del Tribunale Ordinario ? Al fine di evitare conflitti sarebbe più opportuno che la Amministrazione Comunale subordinasse  la autorizzazione o il permesso al condomino che intende trasformare / costruire il sottotetto al preventivo consenso condominiale.

 

4) Negli edifici  “ storici “ non possono essere effettuati interventi “ affrettati “ non riconosciuti ( dal Condominio ) e non coordinati .

 

 Gli edifici datati assumono particolari assetti statici : le solette dei piani sottotetto erano comunemente calcolate per portata intorno a 100 kg / mq , per praticabilità legata a manutenzioni, ispezioni , ecc..; la trasformazione ad abitabile comporta l’inserimento di parti strutturali di rinforzo ( putrelle in acciaio, opere in cemento armato, lastre , ecc.   )  che appesantiscono e sovraccaricano le murature portanti creando ripercussioni anche di tipo geotecnico e sismico,  soprattutto nei casi di edifici che si trovano nell’intorno di autorimesse / box o gallerie interrate.  Può essere pericoloso realizzare interventi parziali ( come sono quelli realizzati da singoli condomini ) senza fare una analisi di tutto l’organismo edilizio condominiale .

In merito alle condizioni stabilità e  sovraccaribilità sulle murature portanti che si vengono a creare a seguito della realizzazione di un “ sottotetto “ da parte di un condomino,  c’è da chiedersi quale è la residualità portante delle murature e strutture comuni  disponibile  per altri condomini ? In altre parole : dopo la prima realizzazione di un sottotetto da parte di un condomino, dal punto di vista della sicurezza e stabilità , può un secondo  condomino realizzare altro sottotetto e quindi un terzo condominio e poi un quarto e cosi via ?

La risposta purtroppo non è conosciuta proprio perché gli interventi non sono coordinati dal Condominio ; ecco perché è necessario che gli interventi siano soggetti a consenso condominiale prima della  realizzazione.

 Non è da trascurare la problematica del rumore da calpestio poiché le “ solette “ del piano sottotetto non soddisfano i requisiti di  norma e quindi, una volta che il sottotetto è abitato, si   innescano contenziosi tra condomini per la rumorosità.

 

5)      Le modifiche alla rete idrotermica, se non coordinate, possono  introdurre squilibri  di funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

 

Negli edifici storici,  al piano sottotetto corrono le  tubazioni di sfiato dell’impianto di riscaldamento ( originariamente a circolazione naturale ) : anche le  modifiche consistenti della suddetta rete possono compromettere la funzionalità degli impianti e introdurre squilibri e sbilanciamenti nella erogazione del calore delle varie unità immobiliari.

 

6) Devono essere preventivamene cambiate le tabelle millesimali per il riscaldamento e per  altri  servizi.

 

 

Con l’auspicio che risulti chiaro, disponibile per ogni eventualità in merito,   ringrazio  per la cortese attenzione, e  rivolgo  saluti ben distinti.

 

 

 

 

 

                                                                                     (( dott. ing. Antonio De Marco *))

 

 

 

* Consulente tecnico del Tribunale di Milano

Tel :  02.78.36.64 ; fax. 02.76.01.54.55;

cell. 335.650.88.39 ; Email : demarco @dealprogetti.it

 

 

Si allega alla presente  :

1)      copia della lettera – quesito,  inviata  dallo scrivente al Comando VV.F di Milano e all’Ispettorato Regionale VV.F. , il 25.10.2003;

2)      risposta del 20.11.2003,  alla lettera di  sopra da parte dell’Ispettorato Regionale VV.F Lombardia ;

3)      lettera del Comando VV.F , del 11.05.2004, relativamente ad un edificio sito in Milano

   e pervenuta allo scrivente ;