PROGETTO DI LEGGE 0351

 

LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

 

Approvato dalla V Commissione consiliare “Territorio” il 13 gennaio 2005

 

Gli emendamenti proposti dai Verdi sono in grassetto

 

TITOLO I CAPO III

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

 

Art. 41

(Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività)

 

1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio attività, fatta eccezione per gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura, disciplinati dagli articoli 59 e 60 e per i seguenti interventi:

 

a)      interventi di nuova costruzione;

b)      interventi di ristrutturazione urbanistica;

c)      interventi di recupero di sottotetti;

d)      gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso;

e)      le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

 

 

2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, è data facoltà all’interessato di presentare denuncia di inizio attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

 

 

TITOLO IV CAPO I

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

 

Art. 63

(Finalità e presupposti)

 

       1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

 

       2. Negli edifici destinati in tutto a residenza o con percentuale di residenza superiore al 30 per cento è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente.

 

       2bis. Per sottotetto esistente si intende il volume al di sopra del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile degli edifici in tutto o in parte destinati alla residenza, per il quale alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata dichiarata alle autorità competenti l’ultimazione dei lavori o risulti rilasciato dalle stesse il certificato di abitabilità o agibilità.

 

       3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

 

       5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

 

       6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

 

Art. 64

(Interventi ammissibili)

 

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda (..), purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.

 

2. Nel caso il tetto sia di proprietà comune condominiale, il recupero del sottotetto deve essere autorizzato da apposita delibera di assemblea di condominio.

 

Art. 65

(Disciplina degli interventi)

 

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 63 e 64 non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo.

 

       2. Gli interventi di cui al presente capo sono classificati come ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’articolo 27.

 

       3. I Comuni possono, nell’ambito dei propri strumenti urbanistici o del proprio regolamento edilizio, definire specifici e più restrittivi criteri di recupero dei sottotetti in deroga alla presente legge.

 

5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

 

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

 

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

 

8. I progetti di recupero abitativo dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e della compatibilità con l’architettura del fabbricato interessato, secondo i criteri indicati nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui all’articolo 30 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

 

9. Il comune individua le soglie di rilevanza al di sotto delle quali i progetti si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico. I progetti che superano le soglie di rilevanza o di tolleranza sono soggetti a giudizio di impatto paesaggistico. In questo caso il progetto, corredato da una relazione paesaggistica, deve essere esaminato dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 82. Il comune è tenuto a rendere il giudizio di impatto paesaggistico entro il termine perentorio di trenta giorni.

 

10. In caso di presentazione di denuncia di inizio attività, la valutazione paesaggistica dell’intervento deve essere acquisita preventivamente e costituisce parte integrante della documentazione a corredo della denuncia di inizio attività.

 

11. I volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso.

 

Art. 66

(Ambiti di esclusione)

 

1.                  Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della l.r. 15/1996.

 

2.                  Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, il Comune può, in qualsiasi momento, disporre l’esclusione dell’intero territorio o di parti di esso dall’applicazione delle norme del presente Capo I, ovvero l’esclusione di specifiche tipologie di edifici individuate con appositi criteri.

 

 

TITOLO IV CAPO II

NORME INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

 

Art. 68

(Disciplina degli interventi)

 

1. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le previsioni del piano urbano del traffico, ove esistente, con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento.

 

2. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

 

3.                  Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, areazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.

 

4.                  Non è consentita la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di aree con presenza in superficie di alberature di età superiore a 36 mesi alla data di inizio lavori.