1.
La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti
con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la
messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi
energetici.
2.
Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il
recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente
al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire ovvero
della denuncia di inizio attività.
3.
Ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero
volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli
edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza
di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle
suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento
ed entro la fine dei relativi lavori.
4.
Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli
edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e completata
la copertura.
5.
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo,
attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai
regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.
6.
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia assicurata per
ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40,
ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a
seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il
volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la
superficie relativa.
Art.
64
(Interventi
ammissibili)
1.
Gli interventi edilizi finalizzati
al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre,
lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale
vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di
altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente
al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.
ARTICOLO
NON APPROVATO E QUINDI MANCANTE NELLA LEGGE
Art. 65
(Disciplina degli interventi)
1.
Gli interventi edilizi di cui agli articoli 63 e 64 non richiedono preliminare
adozione ed approvazione di piano attuativo.
2.
Gli interventi di cui al presente capo sono classificati come ristrutturazioni
edilizie ai sensi dell’articolo 27.
3.
Il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle
prescrizioni degli strumenti comunali di governo del territorio vigenti ed
adottati, ad eccezione del reperimento
di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dal PGT e con un
minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa
abitativa.
4. In caso di impossibilità nel reperimento degli spazi
per parcheggio di cui al comma 3, l’intervento è consentito previo pagamento di
una somma equivalente alla monetizzazione delle aree a parcheggio da reperire,
da far confluire in un fondo comunale inderogabilmente vincolato alla
realizzazione di parcheggi da parte dell’amministrazione.
5. Le
norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14
della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed
adattabilità dell'alloggio.
6.
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di
isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici
dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni
tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme
nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei
consumi energetici.
7.
La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta
la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché
del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria
resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le
opere di nuova costruzione.
8. I progetti di recupero abitativo dei sottotetti,
che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, sono soggetti
ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e della
compatibilità con l’architettura del fabbricato interessato, secondo i criteri
indicati nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui
all’articolo 30 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale.
9. Il comune individua le
soglie di rilevanza al di sotto delle quali i progetti si intendono
automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico. I progetti che
superano le soglie di rilevanza o di tolleranza sono soggetti a giudizio di
impatto paesaggistico. In questo caso il progetto, corredato da una relazione
paesaggistica, deve essere esaminato dalla commissione per il paesaggio di cui
all’articolo 82. Il comune è tenuto a rendere il giudizio di impatto
paesaggistico entro il termine perentorio di trenta giorni.
10. In caso di presentazione
di denuncia di inizio attività, la valutazione paesaggistica dell’intervento
deve essere acquisita preventivamente e costituisce parte integrante della
documentazione a corredo della denuncia di inizio attività.
11. I volumi di sottotetto
recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio
1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della
disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di
destinazione d’uso.
Art. 66
(Ambiti di
esclusione)
1. Le disposizioni del presente capo
non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata
deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in
applicazione dell’articolo 1, comma 7, della l.r. 15/1996.