TITOLO IV

ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE

 

CAPO I

RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

 

Art. 63

(Finalità e presupposti)

 

       1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

 

       2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio attività.

 

       3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

 

       4. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

 

       5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

 

       6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.


Art. 64

(Interventi ammissibili)

 

1.                 Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.

 

ARTICOLO NON APPROVATO E QUINDI MANCANTE NELLA LEGGE

Art. 65

(Disciplina degli interventi)

 

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 63 e 64 non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo.

 

       2. Gli interventi di cui al presente capo sono classificati come ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’articolo 27.

 

       3. Il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti comunali di governo del territorio vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dal PGT e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa.

 

4. In caso di impossibilità nel reperimento degli spazi per parcheggio di cui al comma 3, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree a parcheggio da reperire, da far confluire in un fondo comunale inderogabilmente vincolato alla realizzazione di parcheggi da parte dell’amministrazione.

 

5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

 

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

 

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

 

8. I progetti di recupero abitativo dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e della compatibilità con l’architettura del fabbricato interessato, secondo i criteri indicati nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui all’articolo 30 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

 

9. Il comune individua le soglie di rilevanza al di sotto delle quali i progetti si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico. I progetti che superano le soglie di rilevanza o di tolleranza sono soggetti a giudizio di impatto paesaggistico. In questo caso il progetto, corredato da una relazione paesaggistica, deve essere esaminato dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 82. Il comune è tenuto a rendere il giudizio di impatto paesaggistico entro il termine perentorio di trenta giorni.

 

10. In caso di presentazione di denuncia di inizio attività, la valutazione paesaggistica dell’intervento deve essere acquisita preventivamente e costituisce parte integrante della documentazione a corredo della denuncia di inizio attività.

 

11. I volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso.


Art. 66

(Ambiti di esclusione)

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della l.r. 15/1996.