QUALI STRUMENTI PER TUTELARE E PROMUOVERE IL VERDE
NELLE CONVENZIONI PER I PARCHEGGI INTERRATI IN AREE PUBBLICHE
1. Cenni di inquadramento normativo.
I
parcheggi sono stati e sono ancora oggi trattati dall'ordinamento
urbanistico-edilizio come "standard" urbanistici.
Nulla
disponeva in materia di parcheggi, nella sua formulazione originaria, la legge
17 agosto 1942, n. 1150 che per decenni ha svolto il ruolo di legge
urbanistica.
Il
primo intervento del legislatore sui parcheggi é stato introdotto dalla legge 6
agosto 1967, n. 765 che all'articolo 17 prevede che i comuni, nella
predisposizione del PRG, fissino i rapporti tra attività edificatoria e aree
obbligatoriamente da destinarsi a parcheggi pubblici e verde pubblico e,
all'articolo 18, sancisce l'obbligo di realizzare parcheggi privati per le
nuove costruzioni in misura non inferiore a 1 mq ogni 20 mc di costruzione.
Lo
standard urbanistico minimo per i parcheggi é stato poi definito più
specificamente per zone territoriali omogenee dagli articoli 2 e 3 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 prevedendo che la dotazione minima di standard a
parcheggio per ogni abitante sia pari a mq 2,50 (oltre alle superfici a
parcheggio privato previste dall'articolo 18 della legge 765).
Il
legislatore é poi intervenuto con l'articolo 26 della legge 28.2.1985, n. 47
statuendo che gli spazi a parcheggio di cui all'articolo 18 della legge 6
agosto 1967 n. 765 costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 cod. civ..
In forza
del trasferimento della materia del governo del territorio alle regioni, la
Regione Lombardia, come é noto, é intervenuta con l'articolo 22 della legge
regionale n. 51/75 elevando la dotazione minima degli standard a parcheggi a 3
mq per abitante.
Non solo: l'articolo 22 introduceva anche la
possibilità che gli standard per parcheggi fossero reperiti anche mediante la
realizzazione su aree pubbliche concesse in diritto di superficie di parcheggi
multipiano sia fuori terra che in sottosuolo.
La
norma prevedeva la possibilità di tali interventi previa stipulazione di
apposita convenzione nella quale dovevano essere stabilite:
- la durata
(della concessione dell'area);
- le
modalità di gestione del parcheggio, anche ai fini di sicurezza;
- le opere
di arredo urbano da eseguire in superficie sulla base di criteri di qualità che
tengano conto dell'ambiente nel quale si inserisce il singolo intervento.
Si é
poi dovuta attendere la legge n. 122 del 1989 (poi modificata dalle leggi n.
30/98 e n. 472/99) per vedere un nuovo intervento del legislatore in materia.
L'articolo
9 ha introdotto misure per incentivare la realizzazione di parcheggi su aree
private e su aree pubbliche in concessione.
In
particolare per i parcheggi in concessione si prevede la stipula di una convenzione
nella quale siano previste:
a) la durata
della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a
novanta anni;
b) il
dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la
sua realizzazione;
c) i tempi
previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree
necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e
le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni
previste per gli eventuali inadempimenti.
In sede
di revisione della legge n. 51/75, con la legge n. 1/2001, il legislatore
regionale é intervenuto sulla materia riscrivendo l'articolo 22 della legge 51
e prevedendo che il PRG venga dotato del piano di servizi da redigersi, tra
l'altro, sulla base dei seguenti criteri:
a) considerazione
della funzione ambientale del verde;
b) dimensionamento
dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo
della mobilità.
Ha poi
fissato gli standard minimi a 26,5 mq prescrivendo che almeno il 50% sia
destinato a verde o attrezzature per il gioco e lo sport.
Assistiamo
quindi, seppure con gravi ritardi, ad una maggior attenzione da parte del
legislatore alla materia dei parcheggi e del verde urbano.
I
parcheggi ed il verde vengono individuati come un obiettivo importante e
qualificante per migliorare la qualità urbana.
Il
verde é riconosciuto come una funzione ambientale primaria anche delle aree
urbanizzate.
Del
tutto ovvio e conseguente che esso non sia più visto come una dotazione statica
ma che ci si ponga il problema anche della sua manutenzione e preservazione.
Ma ciò
che più conta é la coerenza del sistema legislativo e regolamentare approntato
e la sua effettiva capacità di tradursi in atti concreti univoci e convergenti.
Infatti
se facciamo una verifica a posteriori delle prescrizioni fissate in materia di
standard per parcheggi e verde ormai da 30 anni (legge n. 51/75) credo che
arriviamo agevolmente alla conclusione che gran parte di quegli obiettivi sono
rimasti sulla carta.
Certamente
nel pervenire a tale giudizio pesano, per gran parte, fenomeni di
congestionamento dell'area urbana dovuti all'aumento del parco circolante, alle
politiche dei trasporti ed ai flussi di non residenti che gravitano
giornalmente sui centri metropolitani.
Resta
però il fatto che provvedimenti legislativi, sia statali che regionali, anche
recenti e scelte concrete anche della pubblica amministrazione hanno molto
spesso contraddetto obiettivi di riqualificazione urbana prescritti sulla
carta.
Domando
quanto abbia contribuito e contribuisca ad alimentare la storica carenza di
parcheggi la legislazione della Regione Lombardia che ha consentito una
indiscriminata trasformazione dei sottotetti ad usi abitativi con un ulteriore
incremento del carico urbanistico sul centro di Milano.
Mi
domando se a fronte del profondo modificarsi dell'abitare nel centro di Milano,
con la creazione di unità immobiliari sempre più piccole che, però, per numero
di effettivi residenti aumentano il carico urbanistico in rapporto alla s.l.p.,
non sia forse necessario rivedere il limite minimo di dimensionamento
dell'unità immobiliare.
Mi
domando se le aree liberate dalla Fiera nel centro di Milano non costituiscano
una irripetibile occasione per recuperare, in misura ben superiore a quanto
sembra prospettarsi, standard per servizi di cui la città di Milano é
fortemente carente.
E ciò
anche in considerazione del fatto che dette aree in origine erano pubbliche e
sono state trasferite dal demanio della difesa all'allora ente pubblico Fiera
di Milano al valore - 20 lire/mq - in cui, al tempo, avvenivano i trasferimenti
tra enti pubblici.
Oggi la
rilevantissima plusvalenza che si é realizzata su quelle aree torna in minima
parte alla città e al pubblico da cui proviene, con il risultato che se ne
avvantaggia un soggetto privato mentre a carico del pubblico rimangono
pressocché tutti gli oneri.
2. La
convenzione come strumento per la tutela e la dotazione del verde negli
interventi di realizzazione di parcheggi in sottosuolo.
Ho
ricordato prima che sia il vecchio testo dell'art. 22 della legge regionale n.
51/75, sia l'articolo 9 della legge n. 122 indicano lo strumento della
convenzione per disciplinare la realizzazione dei parcheggi su aree pubbliche
in concessione.
Anche
il nuovo testo dell'articolo 22, così come modificato dalla legge n. 1/2001,
prevede che la realizzazione degli standard possa avvenire anche in sottosuolo
o con tipologia pluripiano rinviando al piano dei servizi il compito di fissare
modalità di computo dei valori economici di ciascuna singola operazione.
Devo
dire che la formulazione più convincente appare ancora quella prevista dal
legislatore regionale del 75.
In tale
formulazione, infatti si prescrive, oltre ovviamente alla durata della
concessione ed alle modalità di gestione del parcheggio, anche "le opere di arredo urbano da eseguire
in superficie, sulla base di criteri di qualità che tengano conto dell'ambiente
nel quale si inserisce il singolo intervento".
Nella
legge n. 122 (e successive modificazioni), invece, si prevede esclusivamente la
disciplina della durata della concessione (che non può esser superiore a
novanta anni), il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario
per la sua realizzazione, i tempi per la realizzazione, le modalità di collaudo
ed il sistema sanzionatorio.
Non é
prevista alcuna prescrizione di correlazione dell'opera all'ambiente
circostante e di conseguimento dell'obiettivo della riqualificazione urbana
ambientale.
Ecco a
me sembra che la prescrizione posta dal legislatore del 75 ai fini della
determinazione dei contenuti della convenzione sia stata lungimirante e sia
ancora attuale, anzi attualissima: inserire nella convenzione l'obbligo da
parte del concessionario di realizzare in superficie opere di arredo urbano
sulla base di criteri di qualità ambientale é proprio ciò a cui dobbiamo
pensare se vogliamo introdurre elementi di promozione e tutela del verde nella
realizzazione di parcheggi nel sottosuolo.
3. I contenuti per una nuova convenzione tipo.
Come é
noto la convenzione per la realizzazione di parcheggi sotterranei si fonda
sostanzialmente:
- sulla
costituzione del diritto di superficie in sottosuolo a favore del
concessionario fino a novanta anni;
- sull'onere
della costruzione del parcheggio a carico del concessionario e del trasferimento
dell'opera in proprietà pubblica al termine della concessione d'uso;
- sul
pagamento all'ente pubblico del canone concessorio per la durata della
concessione e del costo della costruzione.
Nell'ambito
di una revisione dello schema convenzionale e sulla base delle esperienze già
ad oggi maturate si potrebbe prevedere che la convenzione preveda l'obbligo per
il concessionario:
a) oltre che
di mantenere e preservare il verde esistente di realizzare in superficie
ulteriori dotazioni di verde pubblico e di arredo urbano a scomputo del costo
di costruzione vincolando a tale destinazione il relativo contributo ; tale
prescrizione potrebbe accompagnarsi all'obbligo di prevedere nel progetto una
relazione agronomica relativa al progetto del verde, la puntuale descrizione
degli impianti relativi alle sistemazioni superficiali (illuminazione, arredi,
impianti di irrigazione aree a verde, etc. );
b) l'obbligo
di proteggere le piante esistenti nel corso dell'intervento e di provvedere
alla manutenzione secondo un capitolato prefissato per tutta la durata della
concessione sulla base delle prescrizioni del settore parchi e giardini;
c) l'obbligo
di prestare fideiussione non solo per la realizzazione del parcheggio ma anche,
con polizza specifica, per la salvaguardia del verde eventualmente esistente
(ad esempio ove la realizzazione del parcheggio preveda lo spostamento e/o la
piantumazione di alberi di alto fusto garantirne l'effettiva realizzazione con
polizza fideiussoria), per la nuova dotazione del verde e per la sua
manutenzione in pendenza del rapporto di concessione;
d) prevedere
un comitato di vigilanza per la realizzazione del progetto in cui siano
rappresentati, per tramite delle circoscrizioni, anche i residenti in prossimità del sito interessato dal progetto;
e) l'obbligo
per il concessionario di effettuare una promozione / informazione, non
commerciale ma istituzionale, che contempli anche presentazioni e consultazioni
preventive sui criteri di redazione del progetto (presentazione del
pre-progetto ai residenti, valutazione ed eventuale recepimento in sede
progettuale di osservazioni, etc. ...) nonché di pubblicizzazione dei contenuti
convenzionali in modo da consentire anche un controllo pubblico generalizzato
del rispetto degli oneri concessori.
Altri impegni
potrebbero essere direttamente assunti dall'Amministrazione Comunale e
specificamente:
a) nelle
procedure concorsuali per l'assegnazione dei siti inserire come requisito
necessario che il progetto si ponga l'obiettivo della tutela della funzione ambientale
del verde in città;
b) riorganizzare
i servizi comunali prevedendo strumenti organizzativi e funzionali di
intervento e di concertazione tra i diversi settori interessati più agili e
razionali, nonché di effettiva vigilanza e controllo;
c) individuare
nell'ambito del Piano dei Servizi strumenti per il bilancio di zona del verde e
di coordinamento degli interventi sulle reti
(sportello unico per la gestione dei sottoservizi); ad esempio si
potrebbe correlare l'individuazione dei siti per la realizzazione di parcheggi
sotterranei ad un piano per la manutenzione straordinaria delle reti fognarie e
dell'acquedotto cittadino che, come da molte parti evidenziato, ne hanno
necessità;
d) prevedere
nell'ambito del piano comunale dei trasporti l'attuazione di politiche
restrittive della sosta in superficie in prossimità dei parcheggi una volta
realizzati;
e) sul piano
normativo prevedere l'obbligo di dotazioni di parcheggi secondo standard
adeguati non solo per le nuove attività commerciali ma anche per quelle nuove
funzioni che comportano un elevato carico urbanistico; inoltre estendere
l'obbligo di reperimento degli standard anche nel caso di accorpamento e
trasferimento in un unico sito di nuove attività commerciali;
f) fissazione
di aliquote agevolate dell'ICI da parte del Comune di Milano in favore di
proprietari di unità immobiliari che partecipano a progetti per la
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (l'articolo 1, comma
quinto, della legge n. 449/97 modificato dalla legge 24.12.03 n. 355 consente
ai Comuni di fissare aliquote ICI anche inferiori al 4 per mille).
Francesco Perli
Francesco
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