IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della Protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il
quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il
quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e
dalla mobilita' nella citta' di Milano, fino al 31 dicembre 2003;
Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare
l'emergenza venutasi a creare nella citta' di Milano;
Considerato che la situazione e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti
straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al
superamento dello stato di emergenza;
Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del
territorio;
Acquisita l'intesa con la regione Lombardia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
DISPONE
Art. 1.
1. Il sindaco di Milano e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi
volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella citta' di Milano, in relazione
alla situazione del traffico e della mobilita'.
2. Per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il sindaco di Milano-Commissario
delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari,
con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie
e di trasporto, nonche' all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della
sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.
3. Per le
finalita' di cui alla presente ordinanza il sindaco di Milano-Commissario delegato, anche
avvalendosi di altri soggetti, individuati dal Commissario stesso, cui potra' affidare
specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di
emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:
a)
disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure volte alla
realizzazione di una piu' efficace disciplina del traffico e della mobilita' urbana, in
particolare:
a.1)
istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato;
a.2)
avvalendosi di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilita', anche al
di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate esclusivamente all'identificazione
dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
a.3)
conferendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di
cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo
del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le
infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonche' per la rimozione dei veicoli in
sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;
a.4)
estendendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di
cui all'art. 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri conferiti ai
personale di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come
integrati dalla presente ordinanza;
b) disporre
per le attivita' conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello
stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, i cui
termini sono ridotti alla meta';
c)
individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione
appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla
realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresi, ad integrare e completare
strutture ed impianti gia' esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il
ricorso alla trattativa privata, e sempreche' la particolare urgenza non consenta
l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata
nel successivo art. 2;
d)
interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di
aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di
sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi gia'
aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilita', che risultino oggettivamente
incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla
sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a
trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree
dei cantieri;
e)
realizzare, su aree comunali a nel sottosuolo delle stesse, parcheggi consentendone
l'acquisizione, o comunque la disponibilita', anche a privati; il sindaco di
Milano-Commissario delegato, relativamente alle procedure in atto ai sensi dell'art. 9,
comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi, e'
autorizzato a derogare a tale disposizione, nei limiti di cui alla presente ordinanza,
destinando, in tutto o in parte, le strutture realizzande, rispetto alle quali
eventualmente non sia stata conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non
correlati a rapporti pertinenziali con immobili esistenti. Nell'ipotesi di realizzazione
di parcheggi insistenti su aree condominiali da destinare a pertinenza delle singole
unita' immobiliari, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122, le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'intervento da realizzare
sono approvate, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la meta' piu'
uno degli intervenuti e dei valore dell'edificio e, in seconda convocazione, con un numero
di voti pari almeno ad un quarto degli intervenuti e del valore dell'edificio;
4. Fermo
restando quanto disposto dal successivo comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del
sindaco di Milano-Commissario delegato e' adottata indipendentemente dall'espletamento
delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla
meta', e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
5. Per
i progetti degli interventi e delle opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la
procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il sindaco di Milano-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al
precedente comma 4, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi
entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni
partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni,
visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di
motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storicoartistico, la
decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura
prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art.
17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12, della legge 24
novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla meta'.
6. Il
sindaco di Milano-Commissario delegato svolge, altresi, tutte le attivita' strumentali che
si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla
presente ordinanza.
7. Il
sindaco di Milano-Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento
degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al comune o agli altri soggetti
istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi. |