L'ordinanza sui poteri speciali al sindaco


IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della Protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e dalla mobilita' nella citta' di Milano, fino al 31 dicembre 2003;
Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella citta' di Milano;
Considerato che la situazione e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;
Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del territorio;
Acquisita l'intesa con la regione Lombardia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

DISPONE
Art. 1.
1. Il sindaco di Milano e' nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella citta' di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilita'.

2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il sindaco di Milano-Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonche' all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.

3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il sindaco di Milano-Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, individuati dal Commissario stesso, cui potra' affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure volte alla realizzazione di una piu' efficace disciplina del traffico e della mobilita' urbana, in particolare:

a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato;

a.2) avvalendosi di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilita', anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate esclusivamente all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

a.3) conferendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonche' per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;

a.4) estendendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri conferiti ai personale di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come integrati dalla presente ordinanza;

b) disporre per le attivita' conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono ridotti alla meta';

c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresi, ad integrare e completare strutture ed impianti gia' esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempreche' la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata nel successivo art. 2;

d) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi gia' aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilita', che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;

e) realizzare, su aree comunali a nel sottosuolo delle stesse, parcheggi consentendone l'acquisizione, o comunque la disponibilita', anche a privati; il sindaco di Milano-Commissario delegato, relativamente alle procedure in atto ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi, e' autorizzato a derogare a tale disposizione, nei limiti di cui alla presente ordinanza, destinando, in tutto o in parte, le strutture realizzande, rispetto alle quali eventualmente non sia stata conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti pertinenziali con immobili esistenti. Nell'ipotesi di realizzazione di parcheggi insistenti su aree condominiali da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'intervento da realizzare sono approvate, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la meta' piu' uno degli intervenuti e dei valore dell'edificio e, in seconda convocazione, con un numero di voti pari almeno ad un quarto degli intervenuti e del valore dell'edificio;

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del sindaco di Milano-Commissario delegato e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta', e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.

5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui e' prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco di Milano-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al precedente comma 4, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storicoartistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla meta'.

6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato svolge, altresi, tutte le attivita' strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

7. Il sindaco di Milano-Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.