Sentenza della causa civile
intentata dal Condominio di via Eustachi 4 contro il condomino Viola Francesca
per la costruzione di un abbaino su strada e di un terrazzino “a tasca”verso il
cortile interno in seguito al recupero di una parte del sottotetto
Il Condominio era difeso
dall’Avv. Eugenio Antonio Correale
R.G. N. 78648/03
Sciogliendo la riserva di
cui a verbale del 27.1.04 il Collegio,
ritenuto
in fatto che:
• Viola Francesca ha proposto reclamo avverso l’ordinanza 24.11.03
del G.D. che, accogliendo parzialmente il ricorso del Condominio di via
Eustachi 4, Milano, ha reintegrato il Condominio stesso nel possesso della
falda del tetto dello stabile, ordinando l’eliminazione dell’abbaino realizzato
dalla reclamante sulla falda suddetta;
• il Condominio nel costituirsi ha chiesto il rigetto del reclamo
ed ha proposto “reclamo incidentale” avverso il medesimo provvedimento
relativamente alla parte in cui il G.D. ha ritenuto legittima la realizzazione,
da parte della Viola, di un terrazzino “a tasca”;
ritenuto in diritto che:
in ordine all’ammissibilità
del reclamo incidentale
• il procedimento cautelare é retto dal principio generale di cui
all’art. 669 sexies c.p.c.: l’assenza di “ogni formalità non essenziale al
contraddittorio”;
• il principio va coerentemente inteso come assenza di preclusioni
(non enunciate, né richiamate in nessuno degli art. 669 bis e segg. c.p.c.) e
l’unico limite va individuato nelle formalità indispensabili ad assicurare il
contraddittorio e, quindi, connesse con l’esercizio del diritto di difesa;
• in tale ottica risulta evidente che, ai fini dell’ammissibilità
di eventuali domande cautelari nuove (“istanze riconvenzionali” e “reclami
incidentali”) deve valutarsi caso per caso se il diritto di difesa risulti
rispettato e, quindi, se la parte nei cui confronti l’istanza o il reclamo
incidentale è proposto abbia avuto l’effettiva possibilità di esercitare la
difesa;
• nel caso in esame la reclamante ha potuto ampiamente
controdedurre e difendersi nel merito, sia oralmente all’udienza in camera di
consiglio, sia per iscritto con la memoria di replica datata 25.1.04;
• del resto, anche ove il Condominio avesse proposto autonomo
reclamo, quest’ultimo avrebbe dovuto necessariamente essere riunito a quello
proposto dalla Viola, avendo entrambi i gravami ad oggetto il medesimo
provvedimento;
• ne deriva l’ammissibilità del reclamo incidentale;
in merito al reclamo principale
• l’abbaino realizzato dalla reclamante, anche a voler
prescindere dalle previsioni e dai divieti posti dal regolamento di condominio,
arreca un evidente sfregio al decoro architettonico dello stabile, rompendo
l’armonia del profilo del tetto nella parte ben visibile dalla strada (v.
fotografie in atti); per giunta l’abbaino é posto in posizione decentrata e, a
parte la rozzezza che denota da sua costruzione, (assolutamente incompatibile
con lo stile della facciata), provoca una nota di sgradevole e ingiustificata
asimmetria;
• è quindi fuori di ogni dubbio che il manufatto non risponda, non
solo ai requisiti più rigorosi posti dal regolamento condominiale, ma neppure a
quelli generalmente previsti dagli art. 1120 e 1127 c.c.;
• il provvedimento reclamato deve, dunque, essere pienamente
confermato sul punto;
in merito al reclamo
incidentale
• il regolamento condominiale all’art. 6 prevede: “non potrà
essere intrapresa dai singoli condomini nessuna opera esterna al fabbricato che
modifichi l’architettura, l’estetica e la simmetria del fabbricato stesso”;
• si tratta di un divieto che, del tutto legittimo ed efficace nei
rapporti fra i condomini stante la sua accettazione negoziale, pone un limite
invalicabile ed assoluto per i condomini stessi;
• tale limite è costituito dalla immodificabilità
dell’architettura, dell’estetica e della simmetria, senza alcuna distinzione
fra le varie parti esterne dello stabile;
• la circostanza che il terrazzino a tasca sua stato realizzato nella parte verso il cortile interno non assume, dunque, alcun rilievo al fine di ritenere legittimo l’intervento operato dalla Viola;
• è, poi, incontestabile che l’esecuzione dell’opera abbia
comportato una modifica di una parte comune esterna (il tetto) dell’edificio,
sia sotto il profilo architettonico, sia sotto quello estetico (trattandosi di
rapporti fra condomini la non visibilità dell’opera dal basso è del tutto
ininfluente);
• anche l’opera in esame si rivela, quindi, illegittima e comporta
la reintegrazione del Condominio con la conseguente rimessione in pristino del
tetto;
• è del tutto irrilevante che nella stessa parte di tetto altri
condomini, in altri periodi, abbiano eseguito interventi analoghi o di altro
tipo;
• come si è detto, l’interpretazione della clausola del
regolamento appare assolutamente univoca e la circostanza che in altre
occasioni il Condominio non abbia reagito o assunto iniziative non vale a
rendere legittimo il comportamento dell’odierna reclamante;
• per altro aspetto, inoltre, non é stata neppure dedotta
un’abrogazione, per fatti concludenti, del divieto posto dal citato art. 6 dal
regolamento;
• deve, pertanto, essere accolto il reclamo incidentale;
PQM
Rigetta il reclamo
principale proposto da Viola Francesca.
In accoglimento del reclamo
incidentale e in parziale modifica dell’ordinanza reclamata, reintegra il
Condominio di via Eustachi 4 - Milano nel pieno possesso della falda di tetto
anche per la parte verso il cortile interno e per l’effetto ordina a Viola
Francesca la rimessione in pristino della copertura con l’eliminazione del
terrazzino “a tasca” ivi realizzato. Conferma nel resto il provvedimento
reclamato. Si comunichi.
Così deciso in Milano il
27.1.04. Il Presidente