Estratto dei
messaggi pervenuti per posta elettronica il 12/12/2002 e il 17/12/2002 alla
Regione Lombardia dal Comune di Varedo
Oggetto: Linee
guida per l’esame paesistico dei progetti
Le
espongo i miei dubbi:
1) l’esame paesistico dei progetti è riferito indubbiamente ai progetti edilizi e, come prescritto dall’art. 25 delle NTA del PTPR anche per i piani attuativi. Deve essere richiesto anche per le insegne e la cartellonistica?
2) l’esame paesistico dei progetti è obbligatorio? In caso di risposta affermativa da quale data? Cosa comporta la fase sperimentale di 15 mesi per i progettisti e i comuni?
3) Se la data di operatività (vedi art. 30 NTA del PTPR) è il 21.11.2002 come si deve comportare il responsabile del procedimento nei confronti delle:
a) richieste. di autorizzazione o concessione edilizia presentate prima del 21.11, già istruite e passate al vaglio della Commissione edilizia e non ancora rilasciate ad oggi?
b) Denuncie d’Inizio Attività presentate prima del 21.11.2002 per cui i “venti giorni” sono scaduti successivamente al 21.11.2002 e per cui non è stato richiesto 1’esame paesistico?
4) Non è possibile avere una scheda tipo regionale predisposta da Voi e che tutti i progettisti devono compilare piuttosto che lasciare alla “fantasia comunale” l’iniziativa (che in Lombardia significa circa 1500 fantasie).
5) L’art. 29.6 delle NTA
del PTPR prevede che, ovviamente per i progetti sopra soglia di
tolleranza/rilevanza, il parere della Commissione Edilizia integrata dagli
esperti venga reso “perentoriamente” nel caso di DIA “entro il termine previsto
per l’inizio dei lavori” ossia, nel caso di DIA entro 20 giorni dalla
presentazione. E’ impossibile, almeno in un Comune come quello in cui lavoro,
in 20 giorni pensare di:
· riuscire ad istruire una DIA, magari una “superdia”,
· verificare se per l’espressione del giudizio di impatto paesistico dei progetti necessita il parere della Commissione Edilizia,
· chiedere al presidente della Commissione Edilizia di convocarla (magari per una sola pratica!),
· trasmettere l’eventuale giudizio negativo espresso dalla Commissione Edilizia ovvero modifiche progettuali.
Forse la cosa è fattibile nei grossi comuni, per esempio Como dove ho lavorato, in cui la Commissione Edilizia ha scadenza settimanale e gli esperti formulano il loro parere nei giorni immediatamente precedenti la seduta.
Ma i Comuni più piccoli (Varedo ha comunque oltre 12.000 abitanti) che convocano la Commissione Edilizia ogni 3/4 settimane quando hanno certo numero di pratiche da esaminare come fanno?
6) Che “forma”, deve avere il giudizio di impatto paesistico espresso dalla Commissione edilizia? E’ un atto autonomo che assomiglia all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 151 del D. lgs. 490/99 oppure è un parere “interno”? Chi lo firma (il presidente della CE, il Sindaco, il dirigente) ?
7) Il giudizio di impatto paesistico viene espresso (art. 29.9 delle NTA del PTCP) dalla commissione edilizia integrata che “si avvale” degli esperti in materia di Beni Ambientali:
· gli esperti (almeno uno) devono obbligatoriamente essere presenti alle sedute di Commissione Edilizia o è sufficiente che facciano pervenire il loro parere?
· che ruolo ha il responsabile del procedimento/provvedimento e conseguentemente che responsabilità ha? Può disattendere, motivandolo, il giudizio paesistico espresso della Commissione Edilizia? Deve limitarsi a comunicarlo all’intestatario della pratica?
8) Come ci si deve comportare nel caso di opere in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85, superiori alla soglia di tolleranza/rilevanza, che abbiano ottenuto un giudizio d’impatto paesistico negativo ? Bisogna negare la sanatoria pur avendo verificato la “doppia conformità” urbanistica ?
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA TERRITORIO DEL COMUNE DI VAREDO
Arch. Grazia Marelli
Risposta della Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Al1’Arch. Grazia Marelli
Urbanistica-Territorio
del Comune di
VAREDO (MI)
e, p.c.
Alla Struttura Piano
Paesistico
P.zza Duca D’Aosta, 4
20124 MILANO
Milano, 16/4/2003
Prot. n. Z1.03.18049
AG/GS
OGGETTO: Linee guida per l’esame paesistico dei
progetti.
Sono pervenute,
via e-mail, due note della S.V., con cui si chiedono chiarimenti in merito
all’applicazione delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”.
Con riferimento al
10 quesito, si ritiene che l’esame paesistico dei progetti si
riferisca, ai sensi dell’art.25 delle n.t.a., a tutti i progetti che incidono
sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici e, quindi, debba essere
richiesto anche per le insegne e la cartellonistica.
Sul 20 quesito
si fa presente che l’esame paesistico dei progetti è obbligatorio dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia delle linee
guida, di cui all’oggetto. La fase sperimentale prevista dall’art.30 delle
n.t.a. del P.T.P.R. comporta per i progettisti e i Comuni la possibilità di far
pervenire alla Giunta osservazioni e proposte che possono essere utilizzate ai
fini della predisposizione di eventuali integrazioni al Piano Territoriale
Paesistico Regionale previste dall’art. 10, comma 4, delle n.t.a.
In merito al 30
quesito, occorre osservare che, in analogia a quanto la giurisprudenza
amministrativa prevede, in via generale, per le autorizzazioni paesaggistiche
(vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 1984, n. 721), l’esame
paesistico dei progetti non si applica ai lavori iniziati anteriormente alla
data del 21.11.2002, in cui sono state pubblicate le summenzionate linee guida.
Tuttavia, sempre nella suddetta sentenza si ritiene che “non sono consentibili
tutte le opere di completamento di quanto legittimamente iniziato, ma soltanto
quelle che, con evidenza, non arrechino modifiche suscettibili «in astratto» di
arrecare ulteriori pregiudizi ai beni vincolati”. Pertanto la metodologia
introdotta dalle summenzionate linee guida può essere applicata anche per opere
di completamento che possono arrecare pregiudizio al contesto paesistico.
Per quanto
riguarda il 40 quesito, si ritiene che i Comuni, nel predisporre la
scheda-tipo in questione, possano avvalersi, ai sensi dell’art.9 della l.r.
18/97, della collaborazione della Direzione Generale Territorio e Urbanistica,
Struttura Piano Paesistico, p.zza Duca d’Aosta, 4, 20124 Milano.
In merito agli
altri quesiti, occorre osservare che il giudizio di impatto paesistico si
configura come un atto endo-procedimentale all’avvio dei procedimenti edilizi
ed alle denuncie d’inizio attività di natura edilizia, nonché all’avvio dei
procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e riguardanti
l’attività estrattiva di cava, e, pertanto, deve essere reso entro gli stessi
termini previsti per i suddetti atti. Per quanto riguarda la questione relativa
alla firma, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 107, 30 comma,
lett. f), del D.Lgs.267/2000, tale competenza spetta al dirigente e nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale tale competenza può, ai sensi
dell’art. 109, 20comma, del D.Lgs.267/2000, essere attribuita ai responsabili
degli uffici o dei servizi. Inoltre, nei Comuni con popolazione inferiore ai
cinquemila abitanti, la competenza a firmare il suddetto atto può essere
attribuita, ai sensi dell’art.53, 230 comma, della legge 23 dicembre
2000, n.388, all’Assessore delegato.
Per quanto
riguarda, poi, la questione relativa alla presenza degli esperti ambientali,
occorre osservare che, ai sensi dell’art.5 della l.r. 18/97, espressamente
richiamato dall’art.29, comma 9, delle n.t.a. del P.T.P.R., la commissione
edilizia deve esprimere il giudizio di impatto paesistico alla presenza di
almeno uno degli esperti ambientali. Il responsabile del procedimento può
discostarsi dal parere espresso dalla Commissione edilizia, integrata dagli
esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, qualora fornisca una
motivazione specifica e circostanziata.
Infine, in merito
al rapporto tra il giudizio d’impatto paesistico e la procedura di concessione
edilizia in sanatoria di cui all’art. 13 della 1.47/85, occorre osservare che
le disposizioni contenute nell’art.25 delle n.t.a. del P.T.P.R., a seguito
della pubblicazione della D.G.R. n.7/11045 dell’8 novembre 2002, sono divenute
pienamente operative e, quindi, in base all’art.6, 10 comma, della
l.r.57/85 sono “immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di
diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali
previsioni difformi contenute in tali strumenti nonché nei relativi strumenti
attuativi”. Pertanto, la realizzazione di interventi, che superino la soglia di
rilevanza e che, quindi, abbiano ottenuto un giudizio d’impatto paesistico
negativo, è assoggettata alle sanzioni previste dal capo I della legge 28
febbraio 1985, n.47 e non può essere sanata ai sensi dell’art.13 della 1.47/85.
Distinti Saluti.
Il Dirigente della Struttura
Giuridico-Territoriale
(Dott. Anna Bonomo)
Referente: Saldutti Giovanni Tel.0267656732 — Fax
n.0267655441
Giuridico Territoriale
Via Sassetti, 32/2 - 20124 Milano —E-mail:
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