T.A.R Lombardia – Sentenza 24/7/2007 n. 5439
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia — sezione seconda — ha pronunciato la seguente sentenza.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Vista
la costituzione dell’amministrazione intimata;
Visti
i documenti e le memorie prodotte,
Visti
gli atti tutti della causa;
All’udienza
pubblica del 20.6.2007, relatore il dott. Alessio Liberati, uditi i difensori
delle parti, così come indicato nel verbale di udienza;
FATTO E DIRITTO
con
ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti — in qualità di
abitanti quartiere Isola e quindi della zona interessata dal programma
integrato di recupero di cui alla delibera in epigrafe - hanno impugnato la delibera
del Consiglio Comunale 19.10.2004 n. 54/04 prot. 1052798/2004, lamentando: la
violazione di legge sotto molteplici profili, l’eccesso di potere per falsità
dei presupposti, la carenza di motivazione, la illogicità manifesta, lo
sviamento, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà.
Si
sono costituite la amministrazione comunale intimata e la società intimata,
resistendo alle doglianze avverse.
E’
stata respinta la istanza di sospensione. del provvedimento impugnato, con
ordinanza n. 274/05, in ragione della
mancanza di un pregiudizio grave ed irreparabile.
Nel
corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
In
via preliminare deve respingersi la eccezione preliminare inerente il difetto
di legittimazione dei ricorrenti, atteso che si tratta di soggetti residenti o
titolari di esercizi commerciali nelle vicinanze dell’area interessata al vasto
progetto edilizio, e che quindi risentirebbero delle conseguenze della
realizzazione dello stesso. Tale valutazione, del resto, deve essere effettuata
con riferimento alla tipologia dell’intervento, che, nel caso di specie, è
indubbiamente in grado di interferire pesantemente con la vita di una ampia
cerchia di residenti e di fruitori permanenti e continuativi della area (quali
i titolari di esercizi commerciali), sì da evidenziare un indubbio interesse.
La
seconda eccezione formulata dalle parti resistenti, relativa alla mancata
impugnazione del PIR, non assume alcuna rilevanza, atteso che si discute, in
questa sede, della applicazione corretta o meno del predetto PIR, che parte
ricorrente assume essere stato non rispettato dalla convenzione oggi impugnata.
Nel
merito, il ricorso deve essere accolto.
La
procedura seguita dalla amministrazione per il “programma integrato di recupero
Isola” ed adiacenze non è stata corretta.
Infatti,
il ricorso alla procedura contemplata dall’art. 7 comma 10 della LR 23/1997,
che consente di non ricorrere alla variante (e concretamente adoperato dalla
amministrazione), richiede che non siano alterate le caratteristiche
tipologiche di impostazione dello strumento, il dimensionamento globale degli
edifici e che non sia diminuita la dotazione standard.
Tali
condizioni non sono state rispettate.
In
particolare, nel confronto tra la vecchia e la nuova convenzione, emerge che,
con riferimento alla unità Al, non è più prevista la realizzazione della s.l.p.
destinata alla residenza, non vengono più previsti il mercato e la piazza
scoperta, scompaiono i 400 mq di s.l.p. per i servizi di quartiere, ed, in più,
si dà atto che le aree afferenti le unità di intervento Al potranno essere
destinate alla rilocalizzazione di volumetrie e ad urbanizzazioni nel contesto
della progettazione complessiva dell’ambito Garibaldi con modalità di
intervento e accordi che verranno stabiliti con successivo provvedimento della
amministrazione comunale.
Con
riferimento alla unità A2, invece, viene prevista la riduzione della
compressione della superficie commerciale da 6.000 a 2.650 mq, mentre la superficie prevista per il terziario è elevata da
7.000 a 8.850 mq.
Appare
quindi superato il limite delle semplici trasposizioni volumetriche e, quindi,
non risulta applicabile la procedura contemplata dall’art. 7 comma 10 della LR
23/1997. Si tratta, in realtà, di una vera e propria variante al PIR.
Inoltre,
per quanto riguarda gli standards, che il comune assume essere incrementati
rispetto a quelli precedentemente previsti, risultano in realtà diminuiti. In
particolare, risultano conteggiate nel computo delle aree per urbanizzazione
secondaria le aree destinate a fasce verdi di 100 e 130 mq circa. Risultano
inoltre conteggiati nell’alveo delle aree standard, l’area destinata ad uffici
non aperti al pubblico (in contrasto con quanto il Consiglio di Stato ha già
precisato, su analoga vicenda, affermando che possono essere considerati di
interesse comune solo gli uffici decentrati, destinati al servizio degli
insediamenti della zona (Cons. St., ad. Plen., 21.7.1997,
n. 14). Parimenti
i parcheggi aperti al pubblico ma gestiti a titolo di impresa da privati, (che
percepiranno l’intero corrispettivo per la sosta) se non sono computabili negli
standard.
Ne consegue che
la dotazione per aree standard risulta diminuita, e tale circostanza avrebbe
perciò richiesto il ricorso una specifica variante.
Per tali ragioni
il provvedimento deve ritenersi illegittimo, in quanto adottato in base a
procedura per la quale non ricorrevano i presupposti.
L’accoglimento
della suddetta censura assorbe le altre.
Il ricorso deve
dunque essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
In
considerazione della complessità della controversia si ritiene di compensare
integralmente le spese di lite tra le parti.
Per questi
motivi
il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia — sezione seconda —accoglie il
ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato
Spese compensate
La presente
sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso, in
Milano, il 20.6.2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
sezione seconda, in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati
Mario
Arosio Presidente
Daniele Dongiovanni giudice
Alessio
Liberati giudice
relatore
L’estensore
Il Presidente
(Alessio
Liberati) (Mario Arosio)