T.A.R Lombardia Sentenza 24/7/2007 n. 5439

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — sezione seconda — ha pronunciato la seguente sentenza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’amministrazione intimata;

Visti i documenti e le memorie prodotte,

Visti gli atti tutti della causa;

All’udienza pubblica del 20.6.2007, relatore il dott. Alessio Liberati, uditi i difensori delle parti, così come indicato nel verbale di udienza;

 

FATTO E DIRITTO

con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti — in qualità di abitanti quartiere Isola e quindi della zona interessata dal programma integrato di recupero di cui alla delibera in epigrafe - hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale 19.10.2004 n. 54/04 prot. 1052798/2004, lamentando: la violazione di legge sotto molteplici profili, l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, la carenza di motivazione, la illogicità manifesta, lo sviamento, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà.

Si sono costituite la amministrazione comunale intimata e la società intimata, resistendo alle doglianze avverse.

E’ stata respinta la istanza di sospensione. del provvedimento impugnato, con ordinanza n. 274/05, in ragione della mancanza di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Nel corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve respingersi la eccezione preliminare inerente il difetto di legittimazione dei ricorrenti, atteso che si tratta di soggetti residenti o titolari di esercizi commerciali nelle vicinanze dell’area interessata al vasto progetto edilizio, e che quindi risentirebbero delle conseguenze della realizzazione dello stesso. Tale valutazione, del resto, deve essere effettuata con riferimento alla tipologia dell’intervento, che, nel caso di specie, è indubbiamente in grado di interferire pesantemente con la vita di una ampia cerchia di residenti e di fruitori permanenti e continuativi della area (quali i titolari di esercizi commerciali), sì da evidenziare un indubbio interesse.

La seconda eccezione formulata dalle parti resistenti, relativa alla mancata impugnazione del PIR, non assume alcuna rilevanza, atteso che si discute, in questa sede, della applicazione corretta o meno del predetto PIR, che parte ricorrente assume essere stato non rispettato dalla convenzione oggi impugnata.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto.

La procedura seguita dalla amministrazione per il “programma integrato di recupero Isola” ed adiacenze non è stata corretta.

Infatti, il ricorso alla procedura contemplata dall’art. 7 comma 10 della LR 23/1997, che consente di non ricorrere alla variante (e concretamente adoperato dalla amministrazione), richiede che non siano alterate le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento, il dimensionamento globale degli edifici e che non sia diminuita la dotazione standard.

Tali condizioni non sono state rispettate.

In particolare, nel confronto tra la vecchia e la nuova convenzione, emerge che, con riferimento alla unità Al, non è più prevista la realizzazione della s.l.p. destinata alla residenza, non vengono più previsti il mercato e la piazza scoperta, scompaiono i 400 mq di s.l.p. per i servizi di quartiere, ed, in più, si dà atto che le aree afferenti le unità di intervento Al potranno essere destinate alla rilocalizzazione di volumetrie e ad urbanizzazioni nel contesto della progettazione complessiva dell’ambito Garibaldi con modalità di intervento e accordi che verranno stabiliti con successivo provvedimento della amministrazione comunale.

Con riferimento alla unità A2, invece, viene prevista la riduzione della compressione della superficie commerciale da 6.000 a 2.650 mq, mentre la superficie prevista per il terziario è elevata da 7.000 a 8.850 mq.

Appare quindi superato il limite delle semplici trasposizioni volumetriche e, quindi, non risulta applicabile la procedura contemplata dall’art. 7 comma 10 della LR 23/1997. Si tratta, in realtà, di una vera e propria variante al PIR.

Inoltre, per quanto riguarda gli standards, che il comune assume essere incrementati rispetto a quelli precedentemente previsti, risultano in realtà diminuiti. In particolare, risultano conteggiate nel computo delle aree per urbanizzazione secondaria le aree destinate a fasce verdi di 100 e 130 mq circa. Risultano inoltre conteggiati nell’alveo delle aree standard, l’area destinata ad uffici non aperti al pubblico (in contrasto con quanto il Consiglio di Stato ha già precisato, su analoga vicenda, affermando che possono essere considerati di interesse comune solo gli uffici decentrati, destinati al servizio degli insediamenti della zona (Cons. St., ad. Plen., 21.7.1997, n. 14). Parimenti i parcheggi aperti al pubblico ma gestiti a titolo di impresa da privati, (che percepiranno l’intero corrispettivo per la sosta) se non sono computabili negli standard.

Ne consegue che la dotazione per aree standard risulta diminuita, e tale circostanza avrebbe perciò richiesto il ricorso una specifica variante.

Per tali ragioni il provvedimento deve ritenersi illegittimo, in quanto adottato in base a procedura per la quale non ricorrevano i presupposti.

L’accoglimento della suddetta censura assorbe le altre.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della complessità della controversia si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Per questi motivi

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — sezione seconda —accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato

Spese compensate

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Milano, il 20.6.2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Mario Arosio                            Presidente
Daniele Dongiovanni                         giudice

Alessio Liberati                         giudice relatore

L’estensore                                                                                                                              Il Presidente

(Alessio Liberati)                                                                                                                                   (Mario Arosio)