Egr. Dott. Cazzani
Direttore Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.
Comune di Milano
p.c.
Segretario Generale
Comune di Milano
Assessore al Territorio
Provincia di Milano
Assessore al Territorio
Regione Lombardia
Milano, 16 agosto 2004
Oggetto: Pubblicazione della Variante al P.R.G. vigente
per le zone B2 1.4, 1.5, 1.6 comprese nel centro storico di Milano in relazione
agli art. 18 e 18 bis delle N.T.A. del P.R.G.
Egr. Dott. Cazzani,
sul Corriere della Sera del 4 agosto 2004 e sul BURL n. 32 del 4 agosto 2004 è stata pubblicata la notizia della pubblicazione in via definitiva e deposito della variante in oggetto insieme al deliberazioni consiliari n. 50/2001 e 4/2003 di adozione e approvazione delle controdeduzioni.
Ho potuto consultare gli atti e gli elaborati che ne costituiscono parte integrante presso il Settore Sportello Urbanistico del Comune di Milano.
Dagli atti risulta che ha assunto efficacia definitiva la versione degli art. 18 e 18 bis delle N.T.A. del P.R.G. approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale il 3 febbraio 2003, comprensiva l’emendamento presentato dal Consigliere Baruffi sul recupero dei sottotetti.
Tuttavia il Sindaco ha nel maggio 2003 riaperto i termini per la presentazione di osservazioni limitatamente alla modifica delle disposizioni di cui agli art. 18.5.2 e 18 bis 5.2.1 apportata con la deliberazione del Consiglio Comunale 4/2003, ritenendo che avesse contenuto innovativo rispetto alle disposizioni del testo della Variante adottata dal Consiglio Comunale con delibera 50/2001, prevedendo la scadenza del 7 luglio 2003 per la loro presentazione.
Mi risulta inoltre che gli uffici stanno predisponendo un nuovo testo per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, con allegate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
Della riapertura dei termini per le osservazioni non vi è menzione negli atti inviati alla Regione Lombardia e da questa alla Provincia di Milano per la verifica di compatibilità con il PTCP, anzi la Provincia cita espressamente gli art. 18, 18 bis e 18 ter nella sua delibera di compatibilità.
A questo punto il Comune di Milano non può più variare il testo degli art. 18 e 18 bis se non con l’avvio di un nuovo procedimento di variante su questi articoli.
Il Comune di Milano avrebbe dovuto inviare la variante in Regione solo dopo l’approvazione definitiva del testo degli art. 18 e 18 bis da parte del Consiglio Comunale e invece ha arbitrariamente diviso la variante in due parti. Ora, con la pubblicazione in via definitiva della variante con gli allegati art. 18, 18 bis e 18 ter questa parte del procedimento decade.
Ritengo quindi che il nuovo testo di questi articoli predisposto dalla Sua Direzione Centrale non possa essere inviato al Consiglio di Zona 1 per il parere obbligatorio ed al Consiglio Comunale per l’approvazione.
In caso contrario il Comune incorrerebbe in una violazione delle norme urbanistiche.
Le segnalo infine che, essendo il nuovo testo predisposto dagli uffici meno restrittivo rispetto a quello vigente per il recupero dei sottotetti in zona A, in caso di presentazione di una nuova variante sugli art. 18 e 18 bis delle NTA il testo attuale rimarrebbe valido in salvaguardia fino alla sua approvazione definitiva.
Distinti saluti
Michele Sacerdoti
Via Malpighi 12
20129 Milano
tel. 335-6407625