Variante al P.R.G. vigente, relativa alle zone B2 1.4, 1.5, 1.6, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 nella seduta del 26/3/2001 

Emendamento al testo degli art. 18 – Zone A e 18 bis – Zone A di recupero delle NTA del PRG

presentato da Maurizio Baruffi dei Verdi ed approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale del 3/2/03

 

Da quando è entrata in vigore la legge regionale 22/99 sul recupero dei sottotetti, che consente l’alterazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti, Milano è stata invasa da allucinanti modifiche dei tetti dei suoi edifici storici, alterando l’immagine delle vie più belle della città.

Si porta l’esempio di un edificio di fine 1800 di Piazza Cordusio all’inizio di via Dante (con ingresso in via Santa Maria Segreta 6) in cui il tetto a falde nascosto da una balaustra è stato sostituito da un piano aggiuntivo in acciaio verde e pannelli di vetro nero visibile dall’ottagono della Galleria e dal sagrato del Duomo, con fortissimo impatto visivo e rottura della simmetria e dell’immagine di via Dante e Piazza Cordusio.

L’intervento è stato presentato con una Denuncia di Inizio Attività ed è stato possibile essendo l’edificio posteriore agli anni 1855/57 indicati nell’art. 18 della variante adottata e senza il vaglio dell’apposito Ufficio o Commissione comunale indicato nella variante.

L’Ufficio o Commissione non è stato costituito nonostante che in base alla L.R. 51/75 art. 28 dovessero scattare immediatamente le norme di salvaguardia ed i recuperi dei sottotetti non sono stati inviati all’esame della Commissione Edilizia.

Per impedire il progressivo peggioramento dell’immagine della città dovuto alla sopraelevazione dei tetti si propongono alcune modifiche al testo adottato.

1. Alla proposta di adozione della variante era allegato un parere della Commissione Edilizia del 26/10/2000 che raccomandava che “i progetti di intervento, anche quelli eventuali dei sottotetti incidenti sulla sagoma degli edifici, siano sottoposti al previo esame della Commissione Edilizia integrata; suggerisce quindi l’opportunità di apposita norma da inserire nel testo della N.T.A della Variante” e si diceva che questa richiesta era stata valutata positivamente ed accolta nei termini esposti negli art. 18.5.2 e 18 bis 5.2e.

L’indicazione della Commissione Edilizia Integrata al posto di un apposito Ufficio o Commissione ha il vantaggio che questa già esamina i progetti relativi alle zone sottoposte a vincolo ambientale e quindi può assicurare omogeneità di criteri tra tutti gli edifici di pregio di Milano.

2. La variante adottata  e la proposta degli uffici prevono che per gli edifici anteriori agli anni 1855/57 non si possano alterare le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza della falde dei tetti.

La data del 1855/57 è eccessivamente remota perché non tutela affatto l’edificazione dei fine 1800 come via Dante, Largo Cairoli, Foro Bonaparte e gli edifici Liberty, eclettici e deco della prima parte del 1900. Si propone la data del 1940, indicata dall’Osservatorio Edilizio nella sua proposta di modifica del vigente Regolamento Edilizio per decidere se inviare o no all’esame della Commissione Edilizia i progetti di recupero dei sottotetti di qualunque tipo.

 

Si propone pertanto il seguente emendamento all’art. 18 che sostituisce il testo proposto dagli uffici (in grassetto le modifiche):

 

5.2. Gli interventi edilizi relativi al recupero dei sottotetti ai fini abitativi riguardanti gli immobili esistenti nell’anno 1940, accertabili sulle mappe catastali storiche dell’epoca e nell’archivio comunale dei progetti edilizi, non possono comportare alterazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti; pertanto, le altezze e le pendenze massime di cui all’art. 2 della L.R. 15 luglio 1996, n.15 come modificato dall’art. 6 della L.R. 19 novembre 1999, n.22, devono intendersi quelle esistenti.

Per tutti gli altri immobili è possibile la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde esistenti, a condizione che tali modificazioni:

a)      siano finalizzate unicamente ad assicurare i parametri di cui all’art.1 della suddetta legge regionale;

b)   siano riconosciute rispettose dei caratteri architettonici intrinseci dell’immobile e di quelli ambientali del contesto da parte della Commissione Edilizia integrata

 

Ecco il testo approvato del paragrafo 5.2.1 dell’art. 18-bis: Zone A di recupero:

 

5.2.1. Per gli immobili di cui ai precedenti punti a) e c) gli interventi edilizi relativi al recupero dei sottotetti ai fini abitativi non possono comportare alterazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti; pertanto le altezze e le pendenze massime di cui all’art 2 della L.R. 15 luglio 1996, n.15 come modificato dall’art. 6 della L.R. 19 novembre 1999, n.22, devono intendersi quelle esistenti.

Per tutti gli altri immobili è possibile la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle pendenze delle falde esistenti,  a condizione che tali modificazioni:

a)    siano finalizzate unicamente ad  assicurare i parametri di cui all’art.1 della suddetta legge regionale;

b)   riguardino edifici costruiti dopo il 1940, accertabili sulle mappe catastali storiche dell’epoca e nell’archivio comunale dei progetti edilizi;

c)   siano riconosciute rispettose dei caratteri architettonici intrinseci dell’immobile e di quelli ambientali del contesto da parte della Commissione Edilizia Integrata.