Adozione della Variante al P.R.G. vigente ed alle NTA per le seguenti zone omogenee: A/B2 1.9, 1.10, 1.11 e 1,13 e B2 1.16, 1.17, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9 4.10, 10.6, 14.2, 14.4, 14.7, 14.8
Emendamento al testo dell’art. 19-bis – Zone B di recupero
Approvato dal Consiglio di Zona 3 il 5 giugno 2003
Si propone il seguente emendamento all’art. 19 bis per omogeneità con il testo dell’art. 18-bis approvato dal Consiglio Comunale il 3 febbraio 2003.
5.5.2. Per gli immobili di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, gli interventi edilizi relativi al recupero dei sottotetti ai fini abitativi non possono comportare alterazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti; pertanto le altezze e le pendenze massime di cui all’art 2 della L.R. 15 luglio 1996, n.15, e successive modifiche e integrazioni, devono intendersi quelle esistenti.
Per tutti gli altri
immobili è possibile la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e
delle pendenze delle falde esistenti, a
condizione che tali modificazioni:
a) siano finalizzate
unicamente ad assicurare i
parametri di cui all’art.1 della suddetta legge regionale;
b) riguardino edifici costruiti
dopo il 1940, accertabili sulle mappe catastali storiche dell’epoca e
nell’archivio comunale dei progetti edilizi;
c) siano riconosciute rispettose dei caratteri architettonici intrinseci dell’immobile e di quelli ambientali del contesto da parte della Commissione Edilizia Integrata.