Ufficio Protocollo del Settore Urbanistica

Via Pirelli 39

Comune di Milano

 

Oggetto: Osservazioni alla modifica delle disposizioni di cui agli art. 18.5.2 e 18 bis 5.2.1 delle NTA del PRG apportata dal Consiglio Comunale in data 3/2/2003

 

Con la presente si intende ribadire la correttezza della modifica apportata agli articoli in oggetto dal Consiglio Comunale all’unanimità ed invitare l’Amministrazione Comunale ad estendere questa normativa a tutto il territorio comunale.

 

Con la legge 15/96 la Regione Lombardia aveva consentito un limitato recupero dei sottotetti impedendo la modifica del livello di colmo e gronda dei tetti e della pendenza delle falde.

Inoltre i progetti erano sottoposti a concessione edilizia e quindi venivano attentamente valutati sotto il profilo estetico da parte della Commissione Edilizia e dal punto di vista dell’impatto socio-ambientale dai Consigli di Zona.

Nei sottotetti in cui non si poteva raggiungere l’altezza media di 2,40 m non era possibile effettuare il recupero.

L’impatto di questa legge sul territorio è stato piuttosto limitato, tranne alcuni casi in cui non ci si è resi conto dell’impatto visivo dell’intervento.

Non contenta della possibilità date dalla legge 15/96 e probabilmente in seguito alle pressioni degli interessi fondiari, delle imprese edilizie e dei professionisti del settore, la Regione Lombardia approvava nel dicembre 1999 la L.R. 22/99 che emendava la legge precedente consentendo di ottenere l’altezza media di 2,40 m con la sopraelevazione del tetto e inoltre consentiva l’utilizzo della D.I.A. in tutti gli interventi edilizi, con l’introduzione della cosiddetta super-DIA.

Successivamente la Regione, con un’interpretazione della L.R. 22/99, consentiva il recupero anche dei sottotetti che non esistevano all’approvazione della legge del 96 ma esistevano al momento della domanda di recupero. In tal modo molti costruttori hanno presentato progetti di nuove costruzioni con tetti a falda che utilizzavano tutta la volumetria consentita dal Piano Regolatore e, un volta costruito il tetto al rustico, li hanno sopraelevati con un piano aggiuntivo.

L’applicazione della legge 22/99 ha portato essenzialmente alla sopraelevazione di un piano di numerosi edifici, con un contrasto stridente con la facciata sottostante costruita in uno stile differente e con la creazione di dislivelli con le linee di gronda degli edifici contigui.

Mancando la valutazione della Commissione Edilizia i progettisti hanno adottato gli stili più vari, spesso in contrasto con stile architettonico dell’edificio e di quelli circostanti.

I tecnici comunali responsabili dei procedimenti si sono rifiutati di inviare le D.I.A. in Commissione Edilizia e di effettuare loro stessi la valutazione di compatibilità con l’edificato circostante prevista dall’art. 73.6 del Regolamento Edilizio che dice: “Gli interventi non devono costituire alterazione della morfologia urbana….In armonia con il contesto dell'edificato e nel rispetto del decoro e dell'architettura dell'edificio oggetto dell'intervento, devono essere individuati gli elementi compositivi più idonei” in mancanza di criteri certi di valutazione dei progetti che nessuno ha mai loro fornito.

D’altra parte neanche la Commissione Edilizia è riuscita a darsi un regolamento univoco ma decide caso per caso i pochi progetti che le vengono ormai sottoposti come parere preliminare o concessione edilizia.

Mi sembra impossibile che un sopralzo di un tetto possa essere sottoposto a rigidi criteri numerici o di forma, dovendo armonizzarsi con il resto dell’edificio e con gli edifici circostanti, a volte costruite in epoca antecedente.

 

L’emendamento approvato in Consiglio Comunale limita fortemente gli effetti della L.R: 22/99 nella zona A del PRG al fine di tutelare l’immagine di questa zona, che anche se ristretta contiene gran parte del Centro Storico di Milano.

Il limite del 1857/59 adottato il 26/3/01 era troppo remoto ed era ulteriormente limitato dall’esclusione degli edifici rialzati in epoca recente. Di fatto valeva per i pochi edifici rimasti integri nei secoli scorsi.

Con il limite portato al 1940 si è inteso tutelare gli edifici eclettici di fine ottocento, gli edifici Liberty di inizio secolo, gli edifici moderni e razionalisti costruiti prima della seconda guerra mondiale.

L’esempio portato in Consiglio Comunale è stato il sopralzo in vetro verde e nero eseguito in via Santa Maria Segreta 6 con affaccio su Piazza Cordusio, visibile dall’ottagono della Galleria Vittorio Emanuele e dal Sagrato del Duomo, che ha creato un impatto negativo su tutta la prospettiva di Piazza Cordusio e via Dante. E’ stato costruito grazie al fatto che l’edificio era del 1880 e non era sottoposto ad alcuni vincolo monumentale o ambientale, nonostante il vincolo monumentale sul sedime di Piazza Cordusio.

Allego alle osservazioni alcune fotografie di questo sopralzo e di altri realizzati in varie parti della città.

La situazione che si è venuta a creare e che rischia di peggiorare con il tempo impone al Comune di Milano di correre ai ripari prima che sia troppo tardi e che gli edifici di interesse architettonico vengano completamente rovinati e con essi interi ambiti di edilizia omogenea come le villette a schiera e non a schiera in varie parti della città (ad es. Città Studi e Quartiere dei Giornalisti), i complessi Liberty all’esterno delle mura spagnole ed altri.

Si richiede pertanto che anche per le zone B, C e D venga adottata una normativa analoga, lasciando alla Commissione Edilizia Integrata il compito di valutare i progetti sugli edifici posteriori al 1940.

Il Consiglio di Zona 3, nel dare il proprio parere all’art. 19-bis riguardante le zone B2, ha già richiesto di estendere la normativa dei sottotetti relativi alla zona A a tutte le zone B2.

Si tenga conto anche del fatto che i Consigli di Zona non hanno più alcuna voce in capitolo sul recupero dei sottotetti e quindi non possono effettuare alcuna opera di vigilanza.

L’ipotesi avanzata dall’Osservatorio Edilizio nella bozza di variazione del Regolamento Edilizio, cioè di inviare i progetti di recupero dei sottotetti su edifici anteriori al 1940 alla Commissione Edilizia, non è sufficiente a causa dei 30 giorni a disposizione e dell’elevato numero di progetti da esaminare.

La Commissione Edilizia Integrata, abituata a vigilare sul vincolo ambientale, è l’organo più opportuno per valutare l’impatto del recupero dei sottotetti sull’edificio stesso e su quelli limitrofi.

La norma adottata il 26/3/01 prevedeva la costituzione di un’apposita commissione che non è mai stata creata e di cui non erano chiari i criteri di nomina.

Sono a conoscenza delle pressioni effettuate sul Comune di Milano dall’Associazione della Proprietà Edilizia e del ricorso al TAR del Collegio dei Geometri di Milano in nome della “liberalizzazione edilizia”.

La libertà di costruire data ad alcuni non può ledere il diritto degli altri di godere l’edilizia di pregio della città come ci è pervenuta da chi ha costruito in passato.

Non si può nemmeno rifarsi all’Architettura con la A maiuscola o agli edifici non di pregio.

Le coperture degli edifici e le cortine edilizie fanno parte della qualità architettonica della città e quindi non possono essere alterate senza modificare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive. Altrimenti si creano superfetazioni e sovrapposizioni dell’edificio, che è stato pensato dal progettista come un tutto ed autorizzato dal Comune in anni passati in accordo agli edifici contigui, spesso imponendo l’allineamento delle gronde e dei colmi.

Alcuni architetti sostengono che la possibilità di sopraelevare il tetto consente di non creare abbaini che hanno un impatto visivo ancora peggiore (effetto lavatrici o pollaio). Tuttavia i progetti realizzati prevedono spesso sia il sopralzo dei tetti che la creazione di abbaini, sommando gli effetti visivi dei due interventi, al fine dei utilizzare al massimo la superficie del sottotetto.

In conclusione si chiede:

 

Distinti saluti

 

 

Michele Sacerdoti

Membro delle Commissioni Edilizie di Zona 2 e 3

Via Malpighi 12

21029 Milano

 

fotografie  allegate:

 

Gli edifici di via Modena sono tutti pubblicati sul volume Architettura liberty a Milano, Mario Salvadé - Donatella Frizzi Brianza, Mazzotta, 1984