PROGETTO
DI LEGGE 0351
LEGGE
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Approvato dalla V Commissione consiliare “Territorio” il 13 gennaio 2005
Gli emendamenti proposti dai Verdi sono in grassetto
TITOLO
I CAPO III
DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 41
(Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività)
1. Chi ha titolo per presentare istanza
di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune
denuncia di inizio attività, fatta eccezione per gli interventi edificatori
nelle aree destinate all’agricoltura, disciplinati dagli articoli 59 e 60 e
per i seguenti interventi:
a)
interventi di nuova costruzione;
b)
interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)
interventi di recupero di sottotetti;
d)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di
unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso;
e)
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, è data facoltà all’interessato di presentare denuncia di inizio attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
1.
La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo
di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di
interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2.
Negli edifici destinati in tutto a residenza o con percentuale di residenza
superiore al 30 per cento è consentito il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale del piano sottotetto esistente.
2bis. Per sottotetto esistente si
intende il volume al di sopra del solaio di copertura dell’ultimo piano
abitabile degli edifici in tutto o in parte destinati alla residenza, per il
quale alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata dichiarata
alle autorità competenti l’ultimazione dei lavori o risulti rilasciato dalle
stesse il certificato di abitabilità o agibilità.
3.
Ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero
volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli
edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza
di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle
suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento
ed entro la fine dei relativi lavori.
5.
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo,
attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai
regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.
6.
Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia assicurata per
ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40,
ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a
seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il
volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la
superficie relativa.
Art.
64
(Interventi
ammissibili)
1.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono
comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare
l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento
urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in
vigore della l.r. 51/1975, modificazioni
delle altezze di colmo e di gronda (..), purché nei limiti di altezza
massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine
di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.
2. Nel caso il tetto sia di
proprietà comune condominiale, il recupero del sottotetto deve essere
autorizzato da apposita delibera di assemblea di condominio.
Art. 65
(Disciplina degli interventi)
1.
Gli interventi edilizi di cui agli articoli 63 e 64 non richiedono preliminare
adozione ed approvazione di piano attuativo.
2.
Gli interventi di cui al presente capo sono classificati come ristrutturazioni
edilizie ai sensi dell’articolo 27.
3. I Comuni possono, nell’ambito dei
propri strumenti urbanistici o del proprio regolamento edilizio, definire
specifici e più restrittivi criteri di recupero dei sottotetti in deroga alla
presente legge.
5. Le
norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14
della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed
adattabilità dell'alloggio.
6.
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di
isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici
dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni
tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme
nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei
consumi energetici.
7.
La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta
la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché
del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria
resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le
opere di nuova costruzione.
8. I progetti di recupero abitativo dei sottotetti, che incidono
sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, sono soggetti ad esame sotto
il profilo del loro inserimento nel contesto e della compatibilità con
l’architettura del fabbricato interessato, secondo i criteri indicati nelle
“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui all’articolo 30 delle
Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
9. Il comune individua le soglie di rilevanza al di sotto delle quali i progetti si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesaggistico. I progetti che superano le soglie di rilevanza o di tolleranza sono soggetti a giudizio di impatto paesaggistico. In questo caso il progetto, corredato da una relazione paesaggistica, deve essere esaminato dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 82. Il comune è tenuto a rendere il giudizio di impatto paesaggistico entro il termine perentorio di trenta giorni.
10. In caso di presentazione di denuncia di inizio attività, la valutazione paesaggistica dell’intervento deve essere acquisita preventivamente e costituisce parte integrante della documentazione a corredo della denuncia di inizio attività.
11. I volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso.
Art. 66
(Ambiti di
esclusione)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della l.r. 15/1996.
2.
Con motivata deliberazione del Consiglio comunale, il
Comune può, in qualsiasi momento, disporre l’esclusione dell’intero territorio
o di parti di esso dall’applicazione delle norme del presente Capo I, ovvero
l’esclusione di specifiche tipologie di edifici individuate con appositi
criteri.
TITOLO
IV CAPO II
NORME
INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
Art. 68
(Disciplina degli interventi)
1.
La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le previsioni del piano
urbano del traffico, ove esistente, con le disposizioni e misure poste a tutela
dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di
deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in
presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata
dall'intervento.
2.
I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
3.
Fatto salvo quanto previsto al
comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte
a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, areazioni,
collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro
accessibilità e per lo scopo specifico.
4.
Non è consentita la realizzazione
di parcheggi nel sottosuolo di aree con presenza in superficie di alberature di
età superiore a 36 mesi alla data di inizio lavori.