Titolo IV - Gli interventi ed i provvedimenti

 

Capo 1. Gli interventi

Art. 62. (Tipologia degli interventi edilizi)

1. La tipologia degli interventi edilizi è definita dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Le declinazioni puntuali delle tipologie degli interventi sono contenute nei successivi articoli da Art. 63 a Art. 76.

3. L'applicazione di tali declinazioni costituisce oggetto di ricognizione periodica da parte dell'Osservatorio Edilizio Cittadino, che formula - qualora necessario e comunque con cadenza annuale - proposte di adeguamento all'Amministrazione Comunale, che vi provvede a mezzo di determinazioni del Segretario Generale.

4. Gli atti conseguenti a tale attività ricognitoria verranno pubblicati a norma di statuto.

5. Gli interventi di recupero o di adeguamento del patrimonio edilizio esistente comprendono le categorie edilizie dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione e gli interventi di cui ai successivi articoli 73 e 74. Detti interventi sono disciplinati dal presente titolo IV capi 1 e 2.

6. Qualora gli interventi edilizi presentino al proprio interno caratteristiche differenti, la loro tipologia viene classificata in rapporto alle singole unità immobiliari, ovvero alle porzioni di fabbricato, ovvero a fabbricati diversi all’interno dello stesso lotto. Per ogni tipologia di intervento il contributo concessorio viene commisurato alle opere effettivamente eseguite nelle singole porzioni di fabbricato, senza essere globalmente rapportato all’intervento maggiormente oneroso.

7. E’ possibile realizzare contemporaneamente all’interno del singolo edificio procedimenti edilizi tra loro diversi; in ogni caso più interventi edilizi soggetti al regime autorizzatorio o alla denuncia di inizio attività o a relazione asseverata non possono condurre ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Art. 63. (Manutenzione ordinaria)

1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere necessarie a riparare e a rinforzare parti delle strutture, delle murature e delle coperture, tra cui quelli finalizzati al mantenimento delle caratteristiche apparenti e all'unificazione delle finiture esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi.

2. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di alcuna tra quelle ricadenti nella definizione datane, le opere di cui al punto l. vengono elencate per ambiti omogenei nei successivi punti da 3. a 6.

3. Sono opere edilizie Interne

3.1. le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture

interne delle costruzioni;

3.2. riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solerte di calpestio, anche con putrelle, reti elettrosaldate, e getti di calcestruzzo armato;

3.3. riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, riparazione, sostituzione e posa dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni, anche con l'inserimento di doppio vetro;

3.4. apertura e chiusura di vani di porta o la costruzione di arredi fissi all'interno di singole unità immobiliari;

3.5. costruzioni di arredi fissi, piccole opere murarie come creazione di nicchie, muretti, aperture in pareti divisorie, non portanti, della stessa unità immobiliare.

3.6. posa in opera di doppi serramenti nonché di cancelletti di sicurezza posti all'interno;

3.7. installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, locale per locale.

3.8. le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;

4. Sono opere edilizie esterne:

4.1. le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni, anche con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;

4.2. ricorsa del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde anche con materiali diversi, purché non siano modificate la sagoma, le pendenze e le caratteristiche della

copertura.

4.3. ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti;

4.4. riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;

4.5. riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine ed delle porte d'ingresso dei negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle porzioni apribili); applicazioni di zanzariere o tende da sole;

4.6. sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa;

4.7. riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche;

4.8. l'installazione di grate limitatamente al vano finestra;

4.9. la realizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione del terreno con autobloccanti.

5. Sono opere in immobili industriali:

5.1. costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, senza presenza di persone e manodopera atte a proteggere apparecchiatura ed impianti;

5.2. sistemi di canalizzazione di fluidi, fognature ecc. Realizzati all'interno dello stabilimento stesso;

5.3. opere eseguite all'interno di locali chiusi;

5.4. installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato armato;

5.5. passerelle in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni;

5.6. basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiatura all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;

5.7. attrezzature per la movimentazione di merci e materie prime quali nastri trasportatori, elevatosi a tazze, ecc.;

5.8. canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;

5.9. le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;

6. Sono opere relative al verde:

6.1. manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura degli alberi, lo spostamento di specie arboree non ad alto fusto, collocazione nel verde o all'interno dei terrazzi di elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere, pergolati e per la creazione di appositi sostegni o contenitori di terra, per fiori e piante, posti su logge, finestre, balconi e sporgenze in genere.

Art. 64.(Manutenzione straordinaria)

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegni, architravi e solette, e, in generale, strutture verticali e orizzontali, la realizzazione di servizi igienici e l'installazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la modificazione dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Tra questi sono in particolare interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano:

1.1. le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali delle costruzioni, quali muri di sostegno, architravi e solerte e, in generale, strutture verticali e orizzontali;

1.2. le opere necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici;

1.3. le opere di modificazione dell'assetto distributivo;

1.4. gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti interventi di ridefinizione dei prospetti mediante la modifica di parte delle aperture;

1.5. la realizzazione di servizi igienici, l'inserimento di nuovi impianti tecnologici quando richiedano la realizzazione di volumi tecnici e degli ascensori; tali impianti devono di regola essere inseriti all'interno dell'edificio, quando ciò non sia possibile possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche rispetto all'intero edificio;

1.6. le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali recinzioni aventi l'altezza non superiore a 3 m., cortili, giardini, aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

1.7. gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini, alla realizzazione di verde pensile e verde verticale, alla realizzazione di spazi aperti con piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione.

2. Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in un'unità immobiliare.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

4. La realizzazione di servizi igienici richiesti dalle norme vigenti in edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è assoggettata alle norme del precedente titolo III.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e artigianali, alberghiere, ospedaliere e commerciali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti incremento della superficie lorda di pavimento.

Art. 65. (Restauro e risanamento conservativo)

1. Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi destinati a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano una destinazione d'uso con essi compatibili.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento.

3. In particolare, sono di restauro gli interventi diretti:

3.1. alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l'uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione;

3.2. alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche sotto il profilo ambientale, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici;

3.3. alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

4. In particolare, sono di risanamento conservativo gli interventi che senza realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente prevedano modifiche della posizione delle strutture portanti verticali ovvero dei solai ovvero delle scale ovvero delle coperture.

5. Gli interventi di risanamento conservativo possono consistere anche nelle parziali demolizioni e ricostruzioni dell'esistente, anche con traslazione di superficie lorda di pavimento, se finalizzate esclusivamente alla eliminazione di superfetazioni, al risanamento igienico, al miglioramento dei rapporti aeroilluminanti e all'adeguamento degli impianti tecnologici.

Art. 66. (Ristrutturazione)

1. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

2. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione.

3. Gli interventi di ristrutturazione comprendono:

3.1. il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento dei nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi edilizi;

3.2. la sostituzione edilizia quando, nei casi previsti dalle N.T.A. del P.R.G. e previa eventuale convenzionamento, si proceda , mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare all'intervento continuità tipologica del tessuto urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime e della stessa tipologia edilizia rispetto all'edificio preesistente.

3.3 la demolizione e ricostruzione, parziale o totale, dei fabbricati nel rispetto della consistenza volumetrica di quelli preesistenti.

Art. 67. (Nuova costruzione)

1. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli. Sono altresì da considerarsi tali:

1.1. la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistenti sia all'interno che all'esterno della sagoma esistente;

1.2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;

1.3. l'installazione di torri e tralicci per impianto radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni. Tali apparecchiatura non possono in nessun caso essere installate in ambiti e spazi cortilizi degli edifici residenziali e sono soggette a preventiva valutazione di impatto ambientale nei modi di legge;

1.4. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di involucri di qualsiasi genere, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo.

Art. 68. (Variatiti minori)

1. Sono varianti minori le seguenti opere: - varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

- varianti a concessioni o autorizzazioni edilizie già rilasciate, a denuncie di inizio attività già presentate, che non comportino modifiche della sagoma, modifiche delle superfici utili, modifiche della destinazione d'uso.

Art 69. (Varianti ordinarie)

1. Costituiscono varianti ordinarie le modificazioni quantitative o qualitative dell'originario progetto che, anche comportanti parziale mutamento delle destinazioni d’uso nei limiti di cui al precedente art. 13.2, siano tali da non alterare le linee ordinarie dell'intervento edilizio, riguardanti in particolare la superficie coperta, l'altezza dell'edificio, il numero dei piani, la volumetria, la distanza dalle proprietà confinanti.

2. Non costituiscono variazioni di sagoma e rientrano tra le varianti ordinarie, le varianti ubicative consistenti nella parziale rilocalizzazione dell'opera, attuata con trasIazione e rotazione dell'edificio, tale da contenere la modifica nel valore massimo del 50% rispetto all'originaria localizzazione.

 

Art. 70. (Concessione per varianti essenziali)

1. La variante essenziale consiste in uno o più dei seguenti mutamenti:

a) mutamento delle destinazione d'uso dell'intero manufatto;

b) aumento della superficie coperta;

c) aumento dell'altezza dell'edificio;

d) aumento del numero dei piani;

e) aumento della volumetria;

f) violazione della distanza minima di legge dalle proprietà confinanti.

2. Qualora, nel corso dei lavori o comunque dopo il rilascio della concessione edilizia, si intendano apportare modifiche al progetto approvato, tali da alterare le linee essenziali dell'intervento edilizio, realizzando un nuovo fatto costruttivo, l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo le norme relative alla concessione edilizia. Ove una o più varianti essenziali interessino esclusivamente – nel corso della validità della concessione edilizia – interventi sul 10 % massimo della s.l.p. originariamente assentita o aumenti di superficie coperta relativa a corpi accessori, la sospensione dei lavori viene limitata alle opere oggetto di variante essenziale.

Art. 71. (Varianti per le opere su immobili vincolati)

1. Per gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi della legislazione a tutela dei beni paesistici, storici ed ambientali, si applicano gli art. precedenti, fatto salva la necessità che tali opere siano provviste dei provvedimenti previsti da tale legislazione..

Art. 72. (Demolizioni)

1. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.

2. Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte.

3. Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette ad autorizzazione.

Art. 73. (Recupero dei sottotetti)

1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per gli immobili a sola destinazione residenziale e per gli immobili con destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al momento della presentazione della domanda di concessione.

2. Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della quota di imposta dell'ultimo solaio al fine del raggiungimento dell'altezza media ponderale prevista per legge per l'ammissibilità dell'intervento di recupero, purché sia rispettata l'altezza minima richiesta dalle nonne vigenti nei locali sottostanti.

3. Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recuperare, sia utilizzata un'altezza minima superiore a m. 1,50, è necessario realizzare tavolati o arredi fissi a delimitazione fisica tra il volume abitabile e quello escluso dal calcolo della s.l.p.. Tale delimitazione non è necessaria qualora venga utilizzata l'altezza minima di m. 1,50 per il calcolo dell'altezza media ponderale secondo la legislazione vigente.

4. Agli effetti della volumetria utile, per la determinazione dell'altezza media ponderale, il calcolo del volume corrispondente ad abbaini a cappuccine, esistenti o da realizzare, è ammesso esclusivamente in misura e quantità necessarie per assicurare i requisiti minimi di aereoilluminazione di cui agli articoli 39, 53.

5. Il calcolo del K termico di dispersione delle strutture deve essere equiparato al calcolo di tutta la scatola termica.

6. Gli interventi non devono costituire alterazione della morfologia urbana. Sono esclusi dal recupero i volumi interpiani e i vani tecnici. In armonia con il contesto dell'edificato e nel rispetto del decoro e dell'architetttura dell'edificio oggetto dell'intervento, devono essere individuati gli elementi compositivi più idonei.

7. Gli edifici interessati devono risultare dotati di tutte le urbanizzazioni primarie; tale requisito può essere dichiarato tramite autocertificazione. Gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati sulla base del volume reale.

8. La richiesta di concessione edilizia per opere di ristrutturazione volte al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non può essere presentata a sanatoria di opere abusive già realizzate, per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

9. Qualora l'intervento sia finalizzato alla creazione di nuove e autonome unità immobiliari, le norme di cui agli articoli 14, 15 si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

Art. 74. (Parcheggi pertinenziali)

1. Nel sottosuolo del lotto su cui preesistono fabbricati possono essere realizzati, al servizio di edifici localizzati nell'isolato o negli isolati contigui, parcheggi pertinenziali; fermo il disposto degli articoli 21, 22 e 23, gli stessi non sono assoggettati alle disposizioni di cui agli articoli 12, 27, 28.

2. Nel sottosuolo degli immobili ovvero al piano terreno dei fabbricati esistenti, nonché ai piani seminterrati e rialzati, possono essere realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga al presente Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici ed alle convenzioni attuative delle previsioni di P.R.G.. Tali parcheggi possono essere realizzati - ad uso esclusivo dei residenti - anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, poste ad una distanza non superiore a m. 500, purché non in contrasto con il piano urbano comunale del traffico, avuto riguardo all'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.

3. In soprassuolo possono essere realizzati parcheggi pertinenziali di un solo piano fuori terra, ove si tratti di interventi conformi al presente Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici, ivi comprese le convenzioni urbanistiche attuative. Tali parcheggi possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti anche sulle superfici di aree esterne al fabbricato poste a distanza non superiore a m. 500, con i limiti di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Possono essere realizzati, quali interventi edilizi autonomi, parcheggi pertinenziali anche pluripiano in soprassuolo ovvero all'interno di volumi preesistenti, purché gli interventi risultino conformi al presente Regolamento e agli strumenti urbanistici, comprese le convenzioni attuative.

5. Nei casi di deroga, di interventi in soprassuolo e di interventi all'interno di volumi preesistenti, all'atto della presentazione della comunicazione di inizio lavori occorre dimostrare la pertinenzialità delle opere, mediante atti di vincolo registrati e trascritti. Tale dimostrazione consisterà in un atto unilaterale, ove il proprietario del bene principale e il proprietario del bene secondario coincidano, in un atto bilaterale o plurilaterale, ove le proprietà non risultassero coincidenti.

6. Gli interventi descritti nel presente articolo sono realizzati mediante gli specifici provvedimenti di cui al capo 2 del presente Titolo IV.

Art. 75. (Parcheggi non pertinenziali)

1. Nel rispetto delle vigenti N.T.A. del P.R.G. e delle norme di cui agli artt. 12, 27 e 28 del presente Regolamento, possono essere realizzati, anche in strutture pluripiano, parcheggi non pertinenziali, soggetti a concessione edilizia onerosa, che non concorrono a formare volume ne superficie lorda di pavimento, così individuati:

1.1. nel sottosuolo delle aree e degli edifici esistenti;

1.2. in soprassuolo, purché l'edificazione riguardi esclusivamente la chiusura della cortina edilizia tra due fronti nudi; l'intervento può essere esteso anche al sottosuolo;

1.3. in soprassuolo, ove l'edificazione consista in opere realizzate all'interno di volumi preesistenti; anche in tal caso I'intervento può essere esteso al sottosuolo;

1.4. per tutti gli altri casi in soprassuolo, a condizione che l'area sia stata - a domanda di parte - dichiarata idonea dagli uffici comunali prima della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero del progetto preliminare di cui all'art. 112, anche nel caso di integrazione dei parcheggi di cui al punto 1.1.

Art. 76. (Interventi di arredo urbano, aree scoperte e manufatti)

1. Gli interventi di arredo urbano devono concorrere, oltre alla valorizzazione del contesto urbano, a favorire la socializzazione e il pieno godimento da parte di tutti i cittadini, degli spazi urbani proponendo un giusto rapporto tra ambiente naturale e costruito. Le relative tavole di progetto devono descrivere le opere ed evidenziare gli obiettivi sopra enunciati. In ogni caso le opere non devono costituire ostacolo per la pubblica circolazione e devono essere realizzate con materiali e trattamenti resistenti all'aggressione dell'inquinamento.

2. Gli interventi su aree scoperte sono finalizzati alla formazione o sistemazione di cortili e giardini ed in generale alla sistemazione di aree non interessate da costruzioni anche con opere di arredo. I relativi progetti devono mirare all'inserimento nel contesto urbano relativo, ottenuto attraverso l'uso di materiali, colori e specie arboree ed arbustive .

3. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori, oltre ad assolvere alle funzioni per cui sono stati programmati, devono concorrere alla valorizzazione del contesto urbano attraverso l'uso di materiali di qualità, con particolare attenzione alla fruibilità degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini. Inoltre tali interventi non devono risultare lesivi degli alberi da conservare e dei loro apparati radicali.

Le relative tavole di progetto devono descrivere il manufatto in tutte le sue parti nonché l'intorno nel quale esso si inserisce con particolare attenzione ai percorsi, alla vegetazione da mantenere e agli eventuali accorgimenti volti a mitigarne l'impatto sull'ambiente circostante.

3.1. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente amovibili;

b) i manufatti devono rispettare le disposizioni di cui ai precedenti art. 27 e art. 28;

c) i manufatti devono essere rimossi alla scadenza del dodicesimo mese dalla presentazione della denuncia di inizio attività o dal rilascio dell'autorizzazione edilizia.

3.2. In ogni caso, il titolo abilitante non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La mancata rimozione del manufatto provvisorio comporta l'applicazione delle sanzioni in materia di opere realizzate senza la prescritta autorizzazione edilizia, salva la facoltà di presentare domanda di rinnovo del titolo abilitante almeno novanta giorni prima della scadenza di cui al comma precedente.

3.3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2. si applicano anche all'insediamento di impianti destinati al commercio su aree a tal fine individuate o messe a disposizione dall'Autorità comunale.

3.4. I manufatti, i chioschi e le edicole permanenti, destinate al commercio, devono possedere le caratteristiche ed i profili progettuali prescritti al punto 3; qualora gli stessi vengano installati su aree e spazi privi di potenzialità edificatoria non costituiscono oggetto di provvedimento edilizio ma sono installati, secondo le modalità previste dai provvedimenti che autorizzano l'uso del suolo e la realizzazione del manufatto in relazione alle attività da esercitarsi.

 

Capo 2. I provvedimenti

Art. 77. (Concessione)

1. Sono soggette a concessione edilizia gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione.

2. Tali opere partecipano agli oneri ad esse stesse relativi.

3. La concessione edilizia viene rilasciata dal Dirigente preposto all'Unità Organizzativa competente qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il parere della Conferenza dei Servizi e della Commissione Edilizia.

4. Nell'atto di concessione vengono riportati tutti gli elementi essenziali del provvedimento, ivi comprese la qualificazione dell'intervento e la motivazione. Vengono altresì indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, che decorrono a far tempo dalla notifica della comunicazione del rilascio della concessione.

Art. 78. (Contributo per il rilascio della concessione)

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al versamento del contributo concessorio, composto dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e dalla quota commiserata al costo di costruzione e allo smaltimento dei rifiuti.

2. Le relative somme - il cui ammontare viene determinato in sede istruttoria - possono essere versate anche in soluzioni rateali, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie.

3. Le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo del contributo concessorio devono essere avviate contemporaneamente all'inizio dei lavori.

Art. 79. (Autorizzazione edilizia)

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi per:

a) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero. In tal caso, l'autorizzazione determinerà condizioni e modalità d'uso del suolo in relazione alle caratteristiche dei materiali oggetto di deposito, compatibilmente con le destinazioni funzionari di P.R.G.;

b) demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;

c) realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo l'art. 74, secondo comma, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici;

d) realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo l'art. 74, quarto comma;

e) impianti tecnologici che comportino formazione di nuovi volumi;

f) interventi di arredo urbano consistenti in distintivi urbani, monumenti ed edicole funerarie, attrezzature per l'illuminazione pubblica;

g) restauro e risanamento conservativo in presenza dei vincoli in materia di beni architettonici e monumentali;

h) interventi di completamento.

2. Per gli interventi per i quali è prevista la denuncia di inizio di attività ai sensi del successivo art. 82 e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi richiamate al primo comma del medesimo articolo 82, gli interessati possono alternativamente presentare istanza di autorizzazione edilizia.

3. L'autorizzazione edilizia viene rilasciata dal Dirigente preposto all'Unità Organizzativa competente, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il parere della Conferenza dei Servizi e, ove previsto, della Commissione Edilizia.

4. Ove gli interventi di cui al comma 1 lettera a),b), e), h9 riguardassero aree industriali o edifici utilizzati per attività lavorative comportanti l’uso di sostanze preparati pericolosi - ivi compresi i depositi – deve sempre essere acquisito il parere degli organi competenti in materia di tutela ambientale.

Art. 80. (Assenso su autorizzazione edilizia)

1. L'istanza per l'autorizzazione di cui all'art. 79 si intende accolta qualora, salvo che si tratti di immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi citate al primo comma dell'art. 82, il Dirigente preposto non si pronunci nel termine di novanta ovvero sessanta giorni dal ricevimento della domanda, secondo quanto previsto dalla vigente discipline

2. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione del loro inizio e dell'impresa cui gli stessi vengono affidati.

3. La formazione dell'atto di assenso può essere dichiarata, a richiesta dell'interessato, dal Dirigente preposto all’unità organizzativa competente.

4. L'atto di assenso può essere annullato dall'Amministrazione Comunale - in sede di autotutela - ove si accerti la mancanza di presupposti di legge e sussistano specifiche ragioni di interesse pubblico, salvo che l'interessato provveda a sanarne i vizi.

5. Le opere di restauro e di risanamento conservativo di cui al precedente art.79.1 lettera g), gli interventi di cui al successivo Art. 82.2. lettere a), b) che eccedano i limiti previsti dallo stesso comma, nonché gli interventi di arredo urbano consistenti in distintivi urbani ed attrezzature per l’illuminaizone pubblica, costituiscono comunque oggetto di autorizzazione edilizia esplicita.

Art. 81. (Autorizzazione per interventi in zone di tutela paesistico ambientale)

1. Ove si intendano realizzare opere edilizie che comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici in ambito di tutela paesistico-ambientale, i proprietari, possessori o detentori dello stesso, debbono presentare contestuale richiesta di autorizzazione paesistico - ambientale. Identica richiesta deve essere presentata quando venga inoltrato alla Commissione Edilizia il progetto preliminare di cui al successivo art. 112.

2. La Commissione Edilizia, nella composizione prevista dall'art. 125, esamina il Progetto edilizio e la richiesta di autorizzazione paesistico - ambientale formula il proprio parere sotto il duplice profilo di competenza. Il provvedimento edilizio non può essere rilasciato prima o comunque disgiuntamente dall'emanazione dell'autorizzazione paesistica da parte del dirigente preposto.

3. Ove la richiesta di autorizzazione paesistico-ambientale venga inoltrata al fine di ottenerne il rilascio preliminarmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il dirigente preposto, sentita la Commissione Edilizia nella composizione di cui al comma 2, adotta il provvedimento di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.

Art 82. (Denuncia di inizio attività)

1. Fermo quanto disposto dal precedente art. 80.5 e salva in ogni caso la facoltà di procedere mediante autorizzazione edilizia, in immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 gli interessati possono avviare, mediante ricorso alla denuncia di inizio attività corredata da relativa autorizzazione dell’organo preposto alla tutela, interventi edilizi non eccedenti la manutenzione ordinaria, dopo venti giorni dalla presentazione di detta denuncia.

2. In immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, salva in ogni caso la facoltà di procedere mediante autorizzazione edilizia, gli interessati possono avviare, mediante ricorso alla denuncia di inizio attività, dopo venti giorni dalla presentazione della stessa, i seguenti interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici:

a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere interne.

Gli interventi edilizi finalizzati all’attività agro-silvo-pastorale non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi

3. Ferma restando la necessità di produrre, congiuntamente alla denuncia di inizio attività, le autorizzazioni previste dalle leggi n. 431/85, n. 183/89 e n. 394/91, gli interessati possono avviare, dopo venti giorni dalla presentazione di detta denuncia, l’esecuzione di interventi per:

a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non modifichino la destinazione d'uso;

f) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti minori di cui all'art. 68e varianti ordinarie di cui all'art. 69;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato, secondo quanto previsto dall'art. 74, primo comma.

4. La facoltà di cui al comma 3 è estesa alle seguenti opere:

a) parcheggi pertinenziali in soprassuolo a norma del precedente art. 74 comma 3;

b) interventi di arredo urbano, eccezion fatta per le opere previste all'art. 79.1 lettera f);

c) sistemazione di aree scoperte e realizzazione di spazi aperti verdi con piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto;

d) i manufatti provvisori;

e) instalIazione di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

5. La facoltà di cui ai precedenti commi del presente articolo ricorre qualora gli immobili interessati non siano assoggettati dagli strumenti urbanistici a specifiche discipline di tutela e non sia espressamente esclusa dal presente Regolamento. Ove gli immobili interessati siano assoggettati unicamente alle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939 n.1497, la preventiva autorizzazione viene rilasciata dal dirigente comunale preposto, sentita la Commissione Edilizia nella composizione prevista dall'art. 125.

6. Nei casi di cui al comma 3 lett. e) e di cui al comma 4, la denuncia di inizio attività viene presentata al Consiglio di Zona territorialmente competente e l'adozione degli eventuali provvedimenti in merito spetta al Dirigente dello stesso Consiglio di Zona.

Art. 83. (Relazione asseverata)

1. Ferma la necessità di produrre le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti alle funzioni di tutela, possono essere immediatamente realizzate (…) tramite relazione asseverata opere interne alle costruzioni, ivi compresi gli interventi riguardanti accorpamenti o frazionamento di singole unità immobiliari, che siano conformi alla normativa vigente, non comportino aumento delle superfici utili, nè aumento del numero delle unità immobiliari, non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, ove compresi nelle zone omogenee A, non modifichino le destinazioni d'uso.

2. La presentazione delle relazioni asseverate avviene secondo le modalità di cui all'art. 82.6.

Art. 84.(Concessioni edilizie in deroga)

1. Possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga alle norme del presente regolamento e alle nonne di attuazione del piano regolatore, ove si tratti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubblici o di interesse pubblico, opere pubbliche o di interesse generale, ovvero riguardanti opere di urbanizzazione.

2. Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del Consiglio Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale nonché alla competente Sovrintendenza ai Monumenti - se del caso - per il rilascio dei relativi nulla osta, il Dirigente preposto all'Unità Organizzativa competente adotta specifico provvedimento di concessione in deroga.

Art. 85. ( Autorizzazioni edilizie in deroga)

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie in deroga alle norme del presente Regolamento, del Regolamento locale d'igiene ed in deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente ove ciò sia espressamente consentito dalla legge ovvero lo stato dei luoghi non consenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle nonne di carattere igienico-sanitario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia di realizzazione di volumi tecnici, nonché concernenti più in generale la sicurezza l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti.

2. Nel rispetto delle norme di sicurezza e delle previsioni legislative in materia di deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle disposizioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche, le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le opere interne alle costruzioni e le opere interne alle singole unità immobiliari, purché comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e dei requisiti di accessibilità, possono essere avviate mediante denuncia di inizio attività anche nel caso in cui i locali o gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti igienico-prestazionali definiti dal Capitolo 4 del Titolo III del vigente Regolamento locale di igiene.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, a corredo della denuncia di inizio attività dovrà essere prodotta relazione attestante le soluzioni tecniche adottate per determinare il miglioramento delle condizioni igieniche preesistenti.

Non potrà in ogni caso essere consentita una riduzione degli indici di aerazione e illuminazione naturali maggiore del 30 % rispetto ai valori previsti negli articoli Art. 42 e Art. 44 del presente Regolamento e una riduzione dei limiti di superficie dei locali di abitazione maggiore del 5 % rispetto a quanto previsto dall’Art. 36.

Per quanto riguarda le altezze vale la norma contenuta nell’Art. 34.

Art. 86. (Deliberazioni su opere pubbliche)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta Comunale con le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche producono gli effetti della concessione edilizia.

2. I progetti di opere pubbliche, sin dalla fase preliminare della localizzazione, dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame degli organi competenti in materia di tutela archeologica, architettonica ed ambientale. Parimenti, tali progetti dovranno essere corredati dal prescritto parere delle Autorità Sanitarie.

3. Gli accordi di programma adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale producono gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostituendo le relative concessioni edilizie.

Art. 87. (Concessioni edilizie in sanatoria)

1. Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali, possono costituire oggetto di richiesta di concessione edilizia a sanatoria ove il responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei termini di legge.

2. La concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.

3. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di concessione in sanatoria senza che il Dirigente preposto all'Unità Organizzativa competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di legge.

4. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati a norma di legge ovvero in virtù di strumenti urbanistici è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

5. Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate in assenza di autorizzazione paesistica o in difformità della stessa nelle aree e sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, e sia stata accertata da parte dell’autorità preposta l’effettiva sussistenza del danno ambientale, il responsabile dell'abuso è (…) tenuto a norma di legge al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione ovvero alla rimessa in pristino.

Art. 88. (Autorizzazioni edilizie in sanatoria)

1. Ove siano state eseguite opere senza la prescritta autorizzazione edilizia ovvero mediante ricorso alla denuncia di inizio attività nei casi in cui ciò non fosse consentito dalla vigente disciplina, potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia in sanatoria alle stesse condizioni di cui all'art. 87.2.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione in sanatoria senza che il Dirigente preposto all’unità Organizzativa competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.4 e all'articolo 87.5; quest'ultima norma non trova applicazione per le opere interne e per quelle comunque espressamente escluse a norma di legge.

 

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