Titolo VIII - Norme transitorie e finali

 

Art. 131. (Termini del procedimento e riorganizzazione degli uffici)

1. I termini di cui agli artt. 117, primo, secondo, sesto e settimo comma, Art. 118, primo, secondo e quarto comma, vengono applicati decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Fino alla decorrenza del periodo di cui al primo comma, i termini di cui agli artt. 117, primo, secondo, sesto e settimo comma, Art. 118, primo, secondo e quarto comma, si intendono raddoppiati.

3. Le disposizioni contenute nel Titolo VII si applicano a far tempo dal quindicesimo giorno successivo alla data di nomina dei nuovi componenti della Commissione Edilizia da parte della Giunta Comunale. Detta nomina interverrà entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, previa indizione dei bandi previsti dall'art. 122.3. 1 componenti della Commissione Edilizia in carica alla data di entrata in vigore dei presente Regolamento cessano dal loro mandato contestualmente alla nomina dei nuovi componenti.

4. Le competenze di cui all'art. 130.2 previste dal presente Regolamento sono trasferite a tutti gli effetti ai Consigli di Zona decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 132. (Norma di rinvio)

1. Al fine del conseguimento dell’obiettivo di contenere l’inquinaemnto acustico, il Comune di Milano – entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio – adotterà specifico regolamento di attuazione della disciplina statale e regionael per l atutela dell’inquinamento acustico ed adeguerà altresì in tal senso il Regolamento locale d’Igiene ed il Regolamento di Polizia Municipale.

2. Le disposizioni già contenute nell'art. 46.3 del Regolamento Edilizio in vigore dal 1 ottobre 1983 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, negli artt. 3.4.37 e 3.4.38 del Titolo III del vigente Regolamento locale di igiene nonché negli artt. 64 e 65.1 delle N.T.A. del P.R.G. di cui alla Variante approvata in data 5 luglio 1988, costituiranno congiuntamente oggetto di revisione normativa in sede di approvazione delle nuove disposizioni comunali in materia di allacciamenti idrici e scarichi fognari.

3. Entro due anni dalla data di enrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, l’Amministrazione comunale predisporrà una mappa delle aree a rischio archeologico, sulla base delle risultanze già acquisite e secondo le modalità che verranno concordate con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Milano.

Art 133. (Abrogazione del Regolamento edilizio del 1983)

1. E’ abrogato il Regolamento edilizio, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 451 del 28 giugno 1982, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia il 18 maggio 1983 con deliberazione n. 28492, in vigore dal I' ottobre 1983, e successive modificazioni.

Art. 134. (Abrogazione di disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.)

1. Viene approvata la Variante normativa al P.R.G. ai sensi dell’art. 2. Comma 2 lettera i) della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 consistente nell’abrogazione delle seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., di cui alla Variante approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia in data 5 luglio 1988 con deliberazione n. 35625:

- Art. 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.10, 7.4, 7.5, 51.1.2, 59, 65.2, 70.

Art. 135. (Abrogazione di disposizioni del Regolamento di igiene)

1. Le norme dei Titoli III e IV del presente Regolamento Edilizio prevalgono, in caso di contrasto , sulle corrispondenti norme del vigente Regolamento locale di igiene approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 maggio 1994 con deliberazione n. 172/94, come integrato e modificato da ultimo con deliberazione n. 113/95, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 1995.

2. In virtù dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio si intendono da subito abrogate le seguenti disposizioni del Regolamento locale d’Igiene:

3. Le sottoelencate disposizioni contenute nel medesimo Titolo III del Regolamento locale d'igiene si intendono modificate sulla base dei disposti dei corrispondenti articoli del Titolo 111 del presente Regolamento edilizio di seguito riportati:

4. Al fine di equiparare i parametri di valutazione igienico-sanitaria attualmente espressi dal Regolamento locale di igiene in <utenti virtuali> con i parametri progettuali espressi dal Titolo III del presente Regolamento Edilizio, si assume convenzionalmente come utilizzabile da un utente virtuale l'alloggio sino a 70 mq. di s.l.p. dotato di una sola camera da letto, anche a due letti.

Per gli accertamenti di ordine igienico-sanitario attribuiti alla competenza dell’ASL Città di Milano in relazione a oggetti e argomenti non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano i parametri recepiti dal Regolamento locale d’Igiene.

Art 136. (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento edilizio assumono efficacia ed entrano in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'estratto della relativa deliberazione di approvazione, esecutiva nelle forme di legge.

2. I procedimenti in essere alla data di cui al comma precedente proseguono secondo la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

3. A far tempo dalla medesima data, per il rilascio dei provvedimenti e per la valutazione delle denuncie di inizio attività, anche se concernenti varianti, si applicano le norme contenute nel presente Regolamento.

 

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